Il Governo nella giornata di ieri ha disposto che i procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari vengano rinviati d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Da oggi 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi tutti i termini riferiti a suddetti procedimenti.
C’è da evidenziare che fanno eccezione al rinvio (ed alla conseguenziale sospensione dei termini) i seguenti procedimenti:
- procedure riferite alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause di alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori (ex art. 35 legge 23 dicembre 1978, n. 833);
- procedimenti di richiesta di interruzione della gravidanza ex art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194;
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- procedimenti di richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata ex artt. 283, 351 e 373 c.p.c.
- in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.
I cittadini non sono soli ed i loro diritti, a prescindere da misure sospensive per giudizi non urgenti, non vanno mai “in vacanza”.
L’avvocato è al loro fianco tramite gli strumenti tecnologici.
È possibile organizzare appuntamenti a Studio, o videoconferenze tramite whatsapp al numero +39.3287343487, o tramite skype cercando l’utente “Avvocato Alessandro Milanetti”.
O, ancora, è possibile utilizzare la chat di Instagram collegandosi al mio canale @avvocatoroma.news
Un secondo solo …….
Se vuoi il mio Studio è a disposizione per un primo contatto informale su WhatsApp!
CLICCA QUI E SCRIVIMI CON WHATSAPP
oppure chiama al 328.7343487
Se vuoi restare aggiornato su tanti temi giuridici, sociali, legati anche al mondo della storia, del costume e della società, vai sul mio canale youtube, ed ISCRIVITI! Vola a questo link: