I diritti non si fermano mai. E neppure la loro tutela!

Il Governo nella giornata di ieri ha disposto che i procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari vengano rinviati d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Da oggi 9 marzo e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi tutti i termini riferiti a suddetti procedimenti.

C’è da evidenziare che fanno eccezione al rinvio (ed alla conseguenziale sospensione dei termini) i seguenti procedimenti:

  • procedure riferite alle dichiarazioni  di  adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia  ed alle  situazioni  di  grave  pregiudizio;
  • cause di alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di  matrimonio o di  affinità;
  • procedimenti  cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di  diritti fondamentali  della persona;
  • procedimenti  per  l’adozione  di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione  di  sostegno, interdizione, inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile  anche  con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame  diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori (ex art. 35 legge 23 dicembre 1978,  n. 833);
  • procedimenti  di richiesta di interruzione della gravidanza ex art. 12 legge  22  maggio 1978 n. 194;
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
  • procedimenti di richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza impugnata ex artt. 283, 351 e 373 c.p.c.
  • in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata  trattazione  può produrre  grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

I cittadini non sono soli ed i loro diritti, a prescindere da misure sospensive per giudizi non urgenti, non vanno mai “in vacanza”.

L’avvocato è al loro fianco tramite gli strumenti tecnologici.

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