Le frequentazioni fra minori e genitori non collocatari ai tempi del coronavirus

L’attuale situazione di paralisi sociale forzosa non frena di certo le frequentazioni tra figli minori e genitori non collocatari, i quali, all’esito di un accordo giudiziale o di una sentenza del tribunale, seguono un regime di visita regolamentato.

Ne parlo in questo video, inserito sul mio canale YouTube:

Sia ulteriormente precisato che all’interno dei chiarimenti inseriti sul sito istituzionale, il Governo ha preso in considerazione anche le situazioni di visite dei genitori non collocatari con i loro figli minori.

Nella “FAQ” numero 11 del 10 marzo 2020, il Governo ha chiarito, semmai ce ne fosse stato bisogno, che i rapporti tra figli e genitori non collocatari non possono subire pregiudizio in conseguenza delle limitazioni alla mobilità generale:

gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Senz’altro, al di là dell’indicazione governativa, occorrerà molto buon senso da parte di entrambi i genitori, al fine di scongiurare esposizioni a fattori di rischio esterni.

E’ bene evitare che la frequentazione con i figli minori comporti onerose mobilitazioni attraverso i servizi di pubblico trasporto (peraltro contingentati anche nella frequenza delle corse), come pure è bene evitare (in generale) contatti tra i bambini e le persone più anziane che non sono autosufficienti; a tal riguardo, sempre il Governo ha chiarito (nella FAQ 11):

“gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile”.

D’altra parte, il ruolo genitoriale non può in alcun modo essere messo in sospensione, neppure dall’emergenza sanitaria.

Semmai, va esercitato nel rispetto di tutti i presìdi di legge e di tutte le cautele imposte dalla particolare contingenza del momento.

Per questo, ogni situazione di abuso che tenda, in modo illegittimo, a porre illogici divieti alla frequentazione tra genitore non collocatario e figli minori, adducendo la giustificazione (solo di facciata) del “coronavirus”, impone l’immediata reazione.

I genitori che si trovano in problematiche di questo genere debbono rivolgersi con sollecitudine al proprio avvocato di fiducia, utilizzando i contatti chat, social, telefonici messi a disposizione da tutti gli studi legali.

Restando in materia, preme in questa sede svolgere un breve commento ad una recente pronuncia della Sezione Prima della Cassazione, rubricata al numero 3652 del 13 febbraio 2020.

Veniva posta all’attenzione dei Supremi Giudici la pretesa di un papà di ottenere una “convivenza paritaria in termini di tempo” tra i due genitori e la figlia minore, ancora in tenera età.

La Suprema Corte ha ritenuto che andasse tutelata l’esigenza di stabilità della bambina nella fase della prima infanzia, mantenendo la convivenza temporalmente maggiore presso il domicilio materno, ma “con ampio riconoscimento della relazione e della frequentazione con il padre”.

Ciò perché la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori – osservava ancora la Cassazione – non può avvenire sulla base di una “simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza” tra i due genitori, così come se fossero matematicamente divisi in parti uguali.

Va invece apprezzata, concludevano i Supremi Giudici, la valutazione ponderata del giudice di merito, il quale, partendo dall’esigenza di garantire ai figli minori la loro situazione più confacente per il benessere e la crescita armoniosa e serena, tenga anche conto dei loro diritti ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli ed all’esplicazione del loro ruolo educativo.

La declaratoria resa dai giudici di Piazza Cavour è importante perchè detta le priorità d’azione con molta chiarezza.

Sussiste, di fatto, una scala di valori, tutti di valenza primaria e di doverosa tutela, su base costituzionale; ma esiste pur sempre una graduazione, anche tra questi diritti di rango “superiore”:

  • prima ed imprescindibile è l’esigenza di assicurare il benessere e la crescita armoniosa e serena dei bambini. Esigenza che si ricollega al diritto alla salute psico-fisica dei fanciulli,
  • immediatamente dopo va considerata la necessità di garantire una significativa e piena relazione con entrambe le figure genitoriali, in ossequio del disposto dell’art. 337 ter del codice civile; tale garanzia deve permanere, a prescindere dal collocamento presso la cassa materna o paterna ed a prescindere anche dalla quantità delle ore trascorse presso uno o l’altro genitore (non è indispensabile, in tal senso, una parità di tempi di frequentazione, anzi la stessa potrebbe minare il sovra richiamato diritto al benessere ed alla crescita serena dei fanciulli).
  • ancor successivo, seppur sempre preminente, è il diritto del singolo genitore a svolgere fattivamente il proprio ruolo di mamma e di papà, ponendo a compimento le proprie funzioni educative, di assistenza e di cura dei figli. Diritto, quest’ultimo, che promana dal dettato dell’articolo 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”.

Tutte le volte che, però, le esigenze di “stabilità” della vita di un bambino siano maliziosamente accampate da uno dei due genitori al solo scopo di negare i diritti di frequentazione tra minore e l’altro genitore, si impone l’immediata reazione da parte del genitore leso.

Per questo, è doveroso ribadirlo, l’avvocato resta in ogni momento la garanzia per il retto svolgimento dei diritti di visita genitoriali.

Ed è all’avvocato che va rivolta con sollecitudine la propria istanza di veder tutelati quei diritti.

Un secondo solo …….     

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