Il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sull’applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone, per la prevenzione del contagio da coronavirus.
Si rimanda integralmente al dato letterale della Circolare del 31 marzo 2020, qui sotto riportata.
Senza voler assolutamente commentare argomentazioni che già rappresentano un’interpretazione ministeriale della norma base, non può non esser brevemente svolto un cenno ad una declaratoria che, invece di sgombrare il campo da nubi, aggiunge caos su caos.
Viene infatti riferito che l’attività motoria non va intesa come equivalente all’attività sportiva, e tale asserzione accende un campanello d’allarme sulla possibilità di fare jogging all’aperto, pur da soli, nel rispetto delle distanze.
Peraltro, il tenore testuale della circolare ministeriale contrasta platealmente con quanto riferito dal Governo sul sito ufficiale, tra le “faq” sulle restrizioni agli spostamenti.
Veniva infatti evidenziato “Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati …. Inoltre è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto”.
Dunque, ne esce fuori una sorta di pastrocchio tra interpretazioni difformi.
Va detto che subito dopo alla pubblicazione della Circolare, fonti del Ministero dell’Interno riportate da ANSA (qui il relativo articolo) hanno ulteriormente chiarito che la corsa “in solitaria” resterebbe tra le attività ancora consentite.
Si riporta qui di seguito la Circolare del Viminale:
Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO
AL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
SEDE
OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.
Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.
Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio.
In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria.
Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.
In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della propria abitazione.
Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.
Nel pregare le SS.LL. di voler estendere le suddette indicazioni alle Forze di polizia, quotidianamente impegnate nella ricerca di un giusto equilibrio tra l’attenta vigilanza sulla corretta osservanza delle misure in argomento e la ragionevole verifica dei singoli casi, si confida nella consueta collaborazione e si ringrazia.
IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi
AGGIORNAMENTO 1 APRILE 2020
Stamattina sul sito del Ministero dell’Interno è stata pubblicata una nota di chiarimento della… Circolare di chiarimento (SIC).
Così testualmente viene riportato sul sito:
Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano.
Si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente nelle ipotesi già previste dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri: per lavoro, per motivi di assoluta urgenza o di necessità e per motivi di salute.
La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.
Per quanto riguarda l’attività motoria è stato chiarito che, fermo restando le limitazioni indicate, è consentito camminare solo nei pressi della propria abitazione. La circolare ha ribadito che non è consentito in ogni caso svolgere attività ludica e ricreativa all’aperto e che continua ad essere vietato l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.
La medesima circolare ha ricordato infine che in ogni caso tutti gli spostamenti sono soggetti a un divieto generale di assembramento e quindi all’obbligo di rispettare la distanza minima di sicurezza. Le regole e i divieti sugli spostamenti delle persone fisiche, dunque, rimangono le stesse.
Cosa ha chiarito il chiarimento del chiarimento in materia di “jogging”?
Nulla.
Mi viene in mente un passo di Matteo Evangelista:
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani davanti alla folla: “Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli”. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso