L’art. 1256 del codice civile disciplina l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione per causa non imputabile al debitore: l’obbligazione contrattuale si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione divenga “impossibile”.
La norma va integrata con il disposto dell’art. 1463 del codice civile, che prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
In concetto di “non imputabilità” della causa d’impossibilità sopravvenuta va individuato in un impedimento insuperabile che integra la forza maggiore, poiché non è dipeso da dolo o da colpa del contraente onerato alla prestazione.
Si deve anche trattare di un evento non prevedibile, in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato.
Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento.
Se invece l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, o il creditore non ha più interesse a conseguirla, l’obbligazione contrattuale si estingue del tutto.
Dunque, debbono concorrere l’elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.
Le contingenze derivanti dall’emergenza sanitaria, avuto riguardo a determinati contratti, possono esser fatte rientrare nella fattispecie di cui all’art. 1256 del codice civile.
Le misure statali che limitano in modo così invasivo la libertà di movimento determinano ritardi nell’erogazione di servizi, mancati adempimenti di oneri specifici di “facere“, finendo addirittura per rendere impossibili molte prestazioni.
Si tratta, più nello specifico, di “factum principis”, ossia un sopravvenuto provvedimento dell’autorità che impedisca di realizzare la prestazione dedotta nell’obbligazione contrattuale.
L’articolo 3 del Decreto Legge n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13, al comma 6 bis statuisce quanto segue:
Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
E’ palese che le restrizioni volute dall’ordinamento per contrastare l’emergenza sanitaria costituiscano un “factum principis” del tutto estraneo alla volontà dell’obbligato, non prevedibile ex ante in modo ragionevole da nessun contraente, secondo i canoni di comune diligenza.
In tal senso, l’inoperatività degli artt. 1218 e 1223 del codice civile appare facilmente applicabile in quasi tutte le obbligazioni che purtroppo in questo periodo hanno incontrato difficoltà contingenti nella loro esecuzione specifica.
L’art. 1218 del codice civile prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se, appunto, non fornisce la prova che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
A sua volta, l’art. 1223 del codice civile prevede il conseguenziale risarcimento del danno da inadempimento o da ritardo (sempre in difetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore).
Si tenga presente, sempre avuto riguardo al “factum princips” che la Cassazione vuole che il debitore abbia sperimentato tutte le ragionevoli possibilità per adempiere regolarmente l’obbligazione (si veda, ad esempio la Sentenza della Sezione Terza Civile, rubricata al numero 14915 del 2018), e solo se si dimostra questa specifica diligenza, si avrà l’esimente della forza maggiore, con l’applicazione dell’art. 1256 del codice civile, nei termini specificati più sopra.
Facendo applicazione dei principi che presiedono l’impossibilità sopravvenuta, s’intende in questa sede esaminare la sorte che potrebbe avere la maggior parte dei contratti di durata in conseguenza dei provvedimenti sul coronavirus.
I contratti di durata sono quelli le cui prestazioni si sviluppano nel tempo.
Si distinguono contratti ad esecuzione continuata, i cui effetti sono prolungati (la prestazione è unica ed ininterrotta, come avviene ad esempio nel contratto di locazione) e contratti ad esecuzione periodica, nei quali vi sono diverse prestazioni eseguite in momenti diversi (ad esempio, la fornitura di una rivista a pubblicazione mensile, o l’abbonamento annuale al teatro).
Si guardi al panorama che ci coinvolge giornalmente ed alle obbligazioni contrattuali più comuni, inevitabilmente interessate dalle attuali contingenze:
Quanto all’abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico, Atac, l’azienda di trasporto capitolina, ha già evidenziato in alcuni suoi “tweet” che il servizio in abbonamento non sarà prolungato per il tempo che ha interessato il regime di “lockdown” generale.
Così infatti ha precisato l’azienda (come riporta il quotidiano Il Tempo): “Gli abbonamenti seguono la durata naturale. Il sistema di Tpl è, infatti, a disposizione per gli spostamenti per comprovato motivo e per gli addetti in attività. In caso di novità, aggiorneremo”; ed ancora: “Non sono previste proroghe alla durata degli abbonamenti. Garantiamo la mobilità a chi si sposta per comprovati motivi e agli addetti ai servizi essenziali. La quantità di offerta, inoltre, è molto superiore alla domanda per un viaggio in sicurezza. In caso di novità aggiorniamo”.
Al riguardo, corre precisare che la prestazione da parte dell’erogatore del servizio di trasporto di fatto è assicurata; certo, la stragrande maggioranza dei cittadini non può fruire della stessa, ma è vero altresì che gli spostamenti per chi si muove per lavoro o altri motivi necessitati, sono assicurati dall’azienda.
In relazione al trasporto su treno, Trenitalia ha comunicato che i viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio, indipendentemente dalla tariffa, a causa della quarantena o della permanenza domiciliare. Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è un “bonus” utilizzabile entro un anno. Rimborso monetario, invece, per i treni regionali. La richiesta può essere inoltrata entro 30 giorni dalla cessazione del “lockdown”. Stessi parametri di condotta sta seguendo l’azienda Italo.
Quanto all’abbonamento alle “pay tv” che trasmettono in esclusiva eventi calcistici, si deve evidenziare che sembrerebbe che le competizioni possano ripartire, seppure a porte chiuse, nel mese di giugno; in questo senso, l’eventuale danno, temporalmente circoscritto al periodo durante il quale non ci sono stati eventi in diretta, sarebbe sanato con la trasmissione degli eventi nei mesi successivi; peraltro i clienti satellitari e via fibra, con i pacchetti Sport e Calcio di Sky, possono già vedere, a titolo di “indennizzo”, i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia; importante sarebbe, sempre da parte di Sky, estendere in automatico le visioni di coloro che hanno tenuto aperto anche in questo periodo il contratto con “now tv”. Invece la società Dazn ha consentito la “sospensione” dell’abbonamento.
In merito alle rette per asili nido e mense scolastiche, gli importi da saldare riferiti al periodo di “lockdown” non debbono esser corrisposti; inoltre si ha diritto di richiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non è possibile usufruire del servizio.
Avuto riguardo alle polizze di assicurazione dell’autoveicolo, giuridicamente non si ha diritto ad eccepire l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, poichè a stretto rigore le vetture possono senz’altro circolare, seppure con i limiti stringenti previsti dall’ordinamento. Esistono tuttavia specifiche disposizioni in base alla società con la quale si è stipulato il contratto di assicurazione: molte compagnie consentono la sospensione della garanzia, qualora si dichiari che l’autoveicolo sia ricoverato in un alloggio privato e non sarà marciante per l’intero periodo di blocco governativo.
Quanto alle bollette di luce, acqua e gas, la ARERA ha previsto il blocco dei distacchi dei clienti morosi sino all’ultimo giorno in cui non sarà in vigore il regime di confinamento sociale. Soltanto dal primo giorno di cessazione del “lockdown” la società erogatrice del servizio potrà riattivare l’iter di sospensione, ricominciando dall’invio della lettera di messa in mora.
Per quanto riguarda abbonamenti a teatri, cinema, musei e altri luoghi di fruizione di eventi artistici e di intrattenimento, l’art. 88 comma II del Decreto Cura Italia prevedeva esplicitamente la sopravvenuta impossibilità della prestazione, certificando il diritto al rimborso: attenzione, la richiesta sta scadendo, perché va formalizzata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, quindi entro il 16 aprile 2020.
In relazione agli abbonamenti annuali alle palestre ed alle piscine, è possibile fruire dell’opzione, proposta da molti centri sportivi, di “congelare” il periodo di frequentazione della struttura per prolungarla dopo lo spirare della scadenza naturale; però questa è un’alternativa libera, avendo l’abbonato il diritto di richiedere il rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire. Se invece il piano con la palestra prevede ingressi con un numero prestabilito senza alcuna scadenza, resta la possibilità di usare gli ingressi quando sarà finito il periodo di “lockdown”.
Altri contratti che potrebbero esser soggetti al principio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione sono il noleggio a lungo termine dell’autoveicolo, la fruizione di master universitari o di aggiornamento professionale (qualora non fruibili attraverso lezioni “online”), la frequenza di scuole di ballo, l’acquisto di beni d’arredo o di strumenti e della stigliatura per il commercio, i trattamenti estetici, gli abbonamenti a saune o strutture termali, le sedute fisioterapiche e psicologiche, e così via.
Consultare l’avvocato di fiducia è necessario al fine di dar seguito alla miglior condotta a tutela della propria posizione contrattuale.
Dulcis in fundo… si fa per dire: i contratti di locazione.
Si consideri, per quanto alle locazioni commerciali, che l’art. 65 del Decreto Cura Italia ha previsto, in favore del conduttore, un credito d’imposta per l’anno 2020 pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Al contrario, non sono previste sospensioni o riduzioni del canone, né avuto riguardo alle locazioni commerciali, né avuto riguardo alle locazioni abitative.
Va detto, sempre per quanto riguarda gli immobili commerciali, che gli stessi, sebbene non consentano, allo stato, l’esercizio dell’attività, restano nella disponibilità esclusiva dell’affittuario, che ne custodisce al loro interno i beni dell’azienda.
Molto arduo risulta invocare, da parte dei conduttori di immobili commerciali, il concetto di “eccessiva onerosità sopravvenuta” dell’obbligazione proprio dell’art. 1467 del codice civile: costoro dovrebbero infatti dimostrare una situazione di difficoltà economica tale da non consentire loro neppure l’accesso a finanziamenti bancari.
Peraltro, anche ammesso e non concesso che si fornisse la prova dell’eccessiva onerosità, il contratto sarebbe risolto, ma con ciò verrebbe meno l’intera gestione dell’esercizio commerciale.
A maggior ragione, per gli immobili abitativi, non è affatto escluso il loro godimento da parte del conduttore (che anzi è costretto in casa tutto il giorno); parlare di eccessiva onerosità sopravvenuta farebbe venir meno il rapporto contrattuale, ma non è questo l’interesse effettivo dell’inquilino.
Ecco, allora, che potrebbe esser considerata la fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, nella sua forma parziale.
Guardando agli affitti commerciali questa interpretazione consentirebbe una riduzione del canone mensile, essendo divenuta parzialmente impossibile l’obbligazione del locatore di consegnare l’immobile allo scopo dell’esercizio attivo dell’impresa commerciale, cioè secondo l’uso contrattualmente stabilito ex art. 1575 del codice civile.
Soluzione, quest’ultima, che tuttavia non appare percorribile per le locazioni abitative.
Maggior seguito potrebbe avere l’applicazione del disposto dell’art. 1258 del codice civile, secondo il quale se la prestazione diventa impossibile solo in parte, il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la parte che rimane possibile.
Preme evidenziare che la miglior soluzione appare quella di ricondurre ogni singola fattispecie quale caso singolo, da valutare nella sua specificità.
Per questo, con l’ausilio dell’avvocato di fiducia, va analizzata la propria situazione contingente ed, all’esito, va formalizzata una lettera all’attenzione del locatore, con cui chiedere un nuovo accordo sul pagamento del canone, quanto meno per la durata del periodo di isolamento domiciliare.
La materia locatizia soggiace alla mediazione obbligatoria, per cui, in difetto di un accordo immediato, l’organismo di mediazione può agevolare l’incontro delle parti.
Il buon senso e l’applicazione, da parte degli studi legali, di principi uniformi di condotta, rappresentano paradigmi sulla scorta dei quali fondare il proprio operato per i mesi a venire.
[…] che vedono l’inquilino non adempiente rispetto al canone di locazione (se ne è già parlato qui), è ragionevole attendere un incremento esponenziale delle procedure giudiziali di […]
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