Il danno provocato da autoveicolo “fermo”: si applica sempre l’art. 2054?

Risulta interessante una recente Ordinanza datata 28 maggio 2020, rubricata al numero 10024 della Terza Sezione Civile della Cassazione, in materia di responsabilità per danno subito all’interno di un’autovettura non marciante, né presente, neppure in modo “passivo”, all’interno del flusso veicolare.

L’occasione viene fornita da un contenzioso promosso da due coniugi, in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul loro figlio minore, nei confronti del proprietario di un’autovettura e della relativa compagnia d’assicurazione, al fine di sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento dei danni subiti dal figlio.

Quest’ultimo, nella qualità di trasportato all’interno di suddetto autoveicolo, aveva subito lesioni fisiche (consistenti, nella specie, nella frattura del terzo dito della mano sinistra), a causa dalla chiusura dello sportello lato sinistro da parte del conducente (lo stesso genitore del piccolo).

Ebbene, il primo comma dell’art. 2054 del codice civile statuisce che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, sia obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

A sua volta, il comma 3 aggiunge che il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) risulti responsabile in solido insieme alla persona del conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

Trattasi, in quest’ultimo caso, di responsabilità oggettiva, che non può essere vinta dal proprietario dell’autovettura se pur dimostra di non aver dato al conducente il permesso di usare il veicolo, essendo anche necessario, al fine di ottenere la “liberatoria” di legge, che si provi la contraria volontà, estrinsecatasi in atti o comportamenti effettivamente ostativi alla circolazione, rivelatori della diligenza e delle cautele all’uopo adottate.

Tornando al caso all’esame dei Supremi Giudici, va detto che il Giudice di Pace di Portici, per primo interessato della domanda risarcitoria, decise per il rigetto della domanda dei genitori, ritenendo applicabile l’art. 2054 del codice civile solamente ai casi di “veicolo in movimento”.

A sua volta, in sede di appello il Tribunale di Napoli confermava la reiezione delle domande degli istanti, condannandoli anche al pagamento delle spese di lite richieste dalla compagnia assicurativa appellata.

In particolare, il Tribunale riteneva non sussistere alcun collegamento causale tra il sinistro e la circolazione dell’auto, atteso che le lesioni subite dal minore alla mano sinistra per schiacciamento, erano state determinate dalla chiusura della portiera da parte del conducente del veicolo quando quest’ultimo era già in sosta, e non già con l’intento di mettersi in moto, o per motivi comunque collegati alla circolazione, ma solo perché, a veicolo totalmente fermo, costui rimaneva a parlare con una persona amica e non voleva che il figlio minore scendesse dall’auto e si allontanasse.

La condotta del genitore, quindi, per il Tribunale di Napoli nulla aveva a che fare con la circolazione stradale, essendo invece ricollegabile solo al tentativo del padre di tenere sotto controllo il figlio in tenera età.

La Cassazione stravolge le conclusioni cui pervenivano i giudici dei primi due gradi, evidenziando quanto segue:

il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo, e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade” (Cass. S.U. 8620/2015; che, in motivazione ha precisato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2054 c.c., è sufficiente che il veicolo sia utilizzato in modo conforme allo scopo per cui esso è stato costruito, escludendo l’ipotesi in cui il veicolo medesimo sia utilizzato in modo avulso dalla sua naturale funzionalità, ancorché una situazione di circolazione abbia occasionato la commissione del fatto dannoso; ipotesi, quest’ultima, non ricorrente nella specie); in particolare è stato ritenuto afferente alla circolazione la movimentazione degli sportelli a veicolo fermo (Cass. 1284/04; 18618/2005).

Dunque per i Supremi Giudici, errava il Tribunale di Napoli nell’escludere l’applicabilità dell’art. 2054 del codice civile solo perché il sinistro in questione si era verificato quando il veicolo era in sosta e solo in quanto la chiusura dello sportello da parte del conducente, pur essendo avvenuta dopo la sosta, era stata determinata dall’intento di non fare uscire il minore dall’autovettura.

La Cassazione ha dunque cassato la Sentenza d’appello, rinviando la questione al Tribunale di Napoli per una nuova valutazione, facendo fede a suddetto principio.

Sinceramente questa pronuncia della Suprema Corte fa sorgere diverse riflessioni.

Già si potrebbe evidenziare come la lettura del disposto dell’art. 2054 del codice civile, parlando di “circolazione” di un veicolo, richieda che il concetto di “circolazione” rappresenti un elemento costitutivo della fattispecie, dalla quale poi sorge il danno aquiliano.

Ma nello specifico caso posto dall’attenzione dei giudici di legittimità pare che la “circolazione” rappresenti una mera “occasione” o, ancor meno, il semplice contesto narrativo “a latere” rispetto all’evento principale oggetto di causa, assolutamente slegato rispetto al fatto illecito in sé e per sé, che si produceva per evidente negligenza e disattenzione in capo al padre del bambino offeso.

Parrebbe proprio che in questa specifica fattispecie il proprietario dell’autovettura si sarebbe potuto “salvare”, e dunque restare indenne dalla domanda risarcitoria, se solo il codice civile avesse fatto propria la declaratoria normativa sul “concorso di cause”, che viene invece inserita nell’art. 41 comma 2 del codice penale, laddove è statuito che “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”.

Resta invece ancorato il sistema risarcitorio al principio che vuole, in ogni caso, il proprietario del mezzo corresponsabile davanti alla domanda azionata dal soggetto leso, per il sol fatto di assumere la qualità di proprietario (o usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio).

Sia ulteriormente osservato che il padre del minore agiva come richiedente un ristoro economico anche “in nome proprio”, ma parrebbe non essere esaminata dalla Cassazione la problematica che costui ben poteva rappresentare la parte passiva della domanda giudiziale, in quanto conducente dell’autovettura, per propria stessa ammissione.

Considerazioni, queste, che evidenziano ancor più l’assoluta estraneità del proprietario dell’autoveicolo, il quale ha dovuto, suo malgrado, sottostare a principi di responsabilità oggettiva, quale quella prevista dal comma 3 dell’art. 2054 del codice civile, che assumono contorni quanto mai invasivi nel caso che ci occupa.

 

Un secondo solo ….…     

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