Il danno estetico. Quali i criteri di quantificazione del pregiudizio sofferto?

Un incidente stradale o sul lavoro, un intervento chirurgico errato, un trattamento di bellezza purtroppo non eseguito in modo corretto, un tatuaggio o un piercing che provocano un’infezione. Sono molteplici le ipotesi di fattispecie in conseguenza delle quali un soggetto può subire un pregiudizio estetico.

Il nocumento biologico di tipo estetico costituisce senz’altro l’estrinsecazione del danno alla persona meno sussumibile all’interno di schemi precodificati,  attesa la mutevolezza delle modifiche dei tratti fisionomici che possono intervenire in conseguenza del verificarsi di un evento lesivo.

Vengono in considerazione il diritto della persona all’immutabilità dei propri tratti somatici, ma anche il diritto alla conservazione dell’armonia dei lineamenti del viso e delle forme del proprio corpo, come pure il diritto all’intangibilità della personalità espressiva di ognuno, da intendersi come l’atteggiarsi verso l’esterno dell’individualità di una persona.

Ciò comporta, in sede risarcitoria, la doverosa considerazione di parametri variabili, che tengano in considerazione i caratteri somatici del soggetto leso (condizioni estetiche antecedenti, sesso, età), sia le singolarità espressive, coinvolgendo anche considerazioni di tipo psicologico e relazionale (famiglia, lavoro, rapporti sociali, condizioni culturali).

Il danno estetico può assumere contorni lievi, o comunque moderati, e contorni molto più rilevanti.

Per questo, il primo discrimine da compiere è comprendere e far propria la scala di valutazione cui far fede, se da inserirsi all’interno delle tabelle per le lesioni “micropermanenti”, o se all’interno delle tabelle per lesioni “macropermanenti”.

Le lesioni micropermanenti sono le lesioni alla persona che comportano un’invalidità biologica permanente fino a nove punti percentuali; il Codice delle Assicurazioni statuisce che tali pregiudizi vadano liquidati sulla base di una tabella uniforme in tutta Italia.

All’interno di tali lesioni si innesta senz’altro il pregiudizio estetico lieve, laddove la modificazione dei tratti dell’individuo viene limitata ad esiti rilevabili ad un’osservazione generica, ma che non modificano in modo sostanziale l’espressività della persona infortunata.

Si parla di criticità minimali del volto o di alterazioni cutanee circoscritte, come le cicatrici visibili di piccole dimensioni, la pigmentazione non normale del viso,  dismorfie accennate in conseguenza di fratture della mascella o di ossa del cranio, perdita parziale di un padiglione auricolare, strabismo lieve (a parte il pregiudizio disfunzionale), lievi esiti di lesione del nervo facciale, cicatrici lineari al collo bene evidenti, cicatrici lineari anche di grandi dimensioni al tronco o agli arti.

Il danno estetico diviene moderato quando al danno formale in sé e per sé si aggiunge una consapevolezza della menomazione, resa obiettiva dalle conseguenze negative sulla vita di relazione.

Si può trattare di cicatrici lineari piane di piccole dimensioni al volto, depressioni circoscritte della fronte o della guancia, modeste asimmetrie facciali, marcata deformazione della piramide nasale, perdita di un padiglione auricolare, strabismo evidente (a parte il pregiudizio disfunzionale), evidenti esiti cicatriziali al collo, estese aree cicatriziali al tronco o agli arti.

Gli esiti pregiudizievoli propri di lesioni micropermanenti non richiedono trattamenti, o al massimo richiedono un trattamento intermittente.

Al contrario, le lesioni alla persona superiori al 9% di invalidità permanente vengono quantificate dalla Cassazione facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, in quanto ritenute le più utilizzate sul territorio nazionale e più idonee.

Esse contengono già nei valori una valutazione unica del danno non patrimoniale da lesione permanente all’integrità psicofisica e del danno non patrimoniale in termini di dolore e “sofferenza soggettiva”.

La American Medical Association, ferme le valutazioni che impongono una quantificazione del danno estetico caso per caso, ha cercato comunque di ricondurre su basi di oggettività i casi di danno all’estetica tipizzandone aspetti comuni (così nel volume “Il danno estetico. Valutazione medico-legale. Danno cicatriziale e nuova proposta valutativa medico-legale”. Di Piergiovanni Rocchi, Benedetto Vergari, Giuffrè Editore, 31 luglio 2012).

E’ stata individuata una classe dal 10 al 24% di invalidità, che prevede segni e sintomi di patologia cutanea costanti o ricorrenti, con limitazione nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana e la necessità di dar seguito a terapie intermittenti o costanti.

Sopravviene poi una classe che va dal 25 al 54% di invalidità, che prevede segni e sintomi di patologia cutanea costantemente presenti e limitazioni nello svolgimento di molte attività della vita quotidiana, con necessità di dar seguito a terapie intermittenti o costanti.

Ancora, la classe superiore va dal 55 all’84% di invalidità, prevedendo segni e sintomi di patologia cutanea costantemente presenti e limitazioni nello svolgimento di molte attività quotidiane, compresi periodi in cui il soggetto leso è confinato in casa o in altro domicilio, con necessità di terapie e trattamenti intermittenti o costanti.

La classe che va dall’85% al 95% di invalidità globale prevede segni e sintomi di patologia cutanea costantemente presenti e limitazione della maggior parte delle attività quotidiane, compresi periodi, anche continuativi, di confinamento domiciliare, con necessità di trattamenti intermittenti o costanti.

Non va sottaciuta l’importanza che nel risarcimento estetico assumono valutazioni anche riferite ai correttivi protesici che debbono essere predisposti, dei traumi derivanti dagli interventi chirurgici resi necessari per ripristinare (totalmente o parzialmente) le condizioni estetiche precedenti all’evento lesivo, o quanto meno per contenerne gli esiti negativi, come pure i pregiudizi che potrebbero derivare alle zone del viso e del corpo per quanto all’attrattività sessuale della persona.

Un secondo solo ….…     

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