Cosa sarebbe successo se il balcone della famosa Giulietta Capuleti, invece che essere ubicato nella celeberrima Via Cappello della Verona medievale (peraltro ancora oggi visitato da frotte di turisti), fosse ubicato, per esempio, in quartiere di una metropoli dei nostri giorni, al piano rialzato di un palazzo condominiale?
Chi avrebbe dovuto sostenere le spese della manutenzione, ordinaria e straordinaria, del notissimo parapetto dal quale la splendida nobildonna scorgeva il proprio amato Romeo, per accoglierlo furtivamente?
L’intero condominio, oppure la sola famiglia Capuleti, proprietaria del balcone?
C’è da dire che i criteri da scegliere per l’individuazione del soggetto o dei soggetti onerati delle spese relative ai balconi di appartamenti presenti all’interno di uno stabile condominiale, sono sempre oggetto di interpretazioni e di liti anche furibonde tra i condòmini.
In una recentissima pronuncia la Sezione Sesta della Suprema Corte è nuovamente tornata sull’argomento: con Ordinanza dello scorso 8 giugno 2020, rubricata al numero 10848, i giudici di legittimità si sono interessati della domanda proposta da un proprietario di appartamento.
Costui sosteneva la tesi secondo la quale le ringhiere ed i divisori dei balconi dell’edificio non rientrassero tra le parti comuni, le cui spese debbano cioè esser ripartite fra tutti i condòmini, in quanto essi, seguendo la prospettazione del ricorrente, non costituirebbero elementi decorativi d’insieme.
I Supremi Giudici non hanno accolto questa tesi, ribadendo un’interpretazione oramai pacifica, secondo la quale mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, non essendo necessari per l’esistenza del fabbricato, né essendo destinati all’uso o ai servizi di esso, i rivestimenti dello stesso debbono, invece, essere considerati beni comuni, qualora svolgano in concreto una prevalente, e perciò essenziale, funzione estetica per l’edificio.
Si tratta in questi casi di elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata, comune a tutti i partecipanti dello stabile condominiale, per questo contribuendo a rendere esteticamente gradevole l’intero palazzo.
Bene fece il giudice di merito (così continua la Suprema Corte nella parte motiva dell’Ordinanza) ad evidenziare che le ringhiere oggetto d contestazione fossero “ben visibili all’esterno“, “disposte simmetricamente” ed “omogenee per dimensione, forma geometrica e materiale“, assolvendo in misura preponderante alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio.
Dunque, per la relativa spesa, tutti i singoli condòmini debbono sostenere gli oneri, anche quei condòmini che non sono possessori di balconi, o i cui balconi sono affacciati su un’ala dello stabile non riferito alle attività di riparazione.
Valga anche l’esatto contrario: le ringhiere di balconi che non abbiano rilievi estetici particolari (ad esempio le inferriate) restano di proprietà individuale, proprio perchè non svolgono alcuna funzione estetica per l’edificio.
p.s. l’opera alla quale umilmente sono a rendere omaggio, è un “Romeo e Giulietta” del 1884, custodito nella città britannica di Southampton, all’interno della galleria d’arte cittadina, e realizzata da Sir Frank Bernard Dicksee.
Un secondo solo ….…
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