Un ruolo decisivo nella società viene assunto da coloro che debbono recapitare i messaggi da una parte all’altra della città e della nazione, notificando atti giudiziari nelle mani dei destinatari.
Gli ufficiali giudiziari, il servizio postale, gli addetti privati al recapito delle lettere e, da ultimo, anche i gestori dei server di posta elettronica certificata, sono il tramite indissolubile che consente la cognizione di ogni genere di comunicazione con valore legale.
Nella mitologia era sacro il ruolo di Dio Hermes, messaggero ufficiale degli Dei dell’Olimpo.
Egli riuscì addirittura, tramite la propria insuperabile diplomazia, a mediare il carattere duro del Dio degli Inferi, Ade; quest’ultimo rivendicava la presenza costante nell’oltretomba della moglie Persefone, quando invece Demetra, madre della fanciulla, addolorata per la perdita della figlia, la rivoleva presso di sé, non esitando a manifestare tutto il proprio dolore tramite cataclismi, nubifragi, eventi atmosferici nefasti riversati sulla Terra.
Fu grazie all’intercessione di Hermes presso Ade che si giunse al compromesso di mantenere Persefone per sei mesi insieme al marito giù negli Inferi, e far tornare la fanciulla per altri sei mesi sul Monte Olimpo.
In tal modo, le stagioni si alternavano tra quelle gelide e burrascose, quando Persefone era lontana dalla madre Demetra, e quelle soleggiate e calde, quando la fanciulla tornava a riveder la luce.
Il mito ci rammenta come sia importante l’opera di mediazione effettuata dalla divinità e di quale decisivo tenore erano le notizie che lo stesso doveva recapitare ai destinatari.
Il pittore russo Nikolay Koshelev ha realizzato nel 1864 un mirabile dipinto di Hermes, che addormenta con la propria soave diplomazia il gigante Argo, per ucciderlo su ordine di Zeus.
Tornando a questioni più vicine ai giorni nostri, va rimarcata l’efficacia con pieno valore legale, dell’attività notificatoria degli ufficiali giudiziari e degli addetti del servizio postale.
In tal senso, davvero significativa è una recentissima Ordinanza della Suprema Corte, resa dalla Sesta Sezione Civile lo scorso 14 luglio 2020 (e rubricata al numero 14941).
Anzitutto i Giudici di Piazza Cavour rammentano l’orientamento pacifico secondo il quale in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al “principio di cd. vicinanza della prova”, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.
Nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215, 2° comma, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Importante è poi l’interpretazione resa dai Supremi Giudici avuto riguardo alle obiezioni del contribuente, il quale eccepiva una presunta nullità della notifica attesa la mancata indicazione della qualifica del soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento.
A tal riguardo la Cassazione richiama il principio di diritto secondo cui la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In questo caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Ne discende che l’attestazione (sull’avviso cartaceo) della compiuta ricezione di una raccomandata contenente un atto giudiziario, così come effettuata dalla persona del portalettere, fa piena prova fide-facente.
Tale attestazione potrà essere contestata non attraverso una semplice contestazione, ma solamente tramite la querela di falso.
Un secondo solo ….…
Se vuoi il mio Studio è a disposizione per un primo contatto informale su WhatsApp!
CLICCA QUI E SCRIVIMI CON WHATSAPP
oppure chiama al 328.7343487
Se vuoi restare aggiornato su tanti temi giuridici, sociali, legati anche al mondo della storia, del costume e della società, vai sul mio canale youtube, ed ISCRIVITI!
Vola a questo link: