Il pignoramento presso terzi di un credito… già oggetto di pignoramento. La figura della “sostituzione”.

Un’interessante pronuncia della Suprema Corte resa lo scorso 9 luglio tratta di un pignoramento presso terzi avente per oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva.

I fatti: la società di assicurazioni Ina Assitalia azionava un pignoramento mobiliare nei confronti del proprio debitore, inadempiente nonostante l’atto di precetto al medesimo notificato.

Successivamente, a distanza di circa 40 giorni da questo pignoramento, due soggetti notificavano pignoramento presso terzi, lamentando la presenza di un credito non pagato in loro favore da Ina Assitalia, e per il recupero forzoso della somma chiedevano che venissero poste a vincolo pignoratizio le somme che il debitore già escusso dalla società di assicurazione avrebbe dovuto rendere a quest’ultima.

Il debitore di Ina Assitalia allora proponeva opposizione all’esecuzione mobiliare intrapresa dalla società, deducendone l’improcedibilità e l’inammissibilità, in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato, con gli obblighi di custodia delle somme dovute ai sensi dell’art. 546 del codice di procedura civile.

L’opposizione del debitore, chiamato poi quale custode di somme della propria creditrice, venne rigettata tanto in primo, quanto in secondo grado, ribadendo la giustizia dell’azione comunque intrapresa da Ina Assitalia per quanto al titolo dalla stessa portato.

Il debitore ricorreva in Cassazione eccependo che il pignoramento presso terzi eseguito dai creditori di Ina Assitalia avrebbe determinato l’insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa; altrimenti, sempre stando alle deduzioni rese dal ricorrente davanti ai Supremi Giudici, si sarebbe  determinata la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli articoli 334 e 388 del codice penale.

Con Sentenza n. 14597 del 9 luglio 2020 la Sezione Terza Civile evidenziava, in particolare, che non sussiste alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata dalla Ina Assitalia in conseguenza della seconda azione esecutiva promossa dai creditori dall’assicurazione: l’una e l’altra azione vengono meno soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.

Va precisato che, fino al momento dell’ordinanza di assegnazione, i pignoramenti presso terzi successivi all’azione di pignoramento mobiliare, non hanno implicato altro che l’onere per il “debitor debitoris” di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell’obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta.

Non è però previsto alcun ufficioso coordinamento tra le due procedure, l’una a soddisfacimento di un credito e l’altra che colpisca quest’ultimo, ma da parte di un diverso creditore: sono differenti, nel senso almeno di non perfettamente coincidenti, i soggetti e certamente differenti gli oggetti.

Pertanto, non opera alcuno degli strumenti previsti dal codice di rito per coordinarle, potendo legittimamente i giudici dell’esecuzione preposti ad ognuna delle due ignorare l’esistenza dell’altra, finché gli interessati non portino a loro conoscenza una simile situazione.

Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore.

Così recita il disposto codicistico:

I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 499, secondo comma.

Il giudice dell’esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.

In questo contesto, l’unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i giudici dell’esecuzione dell’una e dell’altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.

In sostanza, il debitore avrebbe dovuto avvertire i creditori di Ina Assitalia della circostanza che i loro pignoramenti presso terzi avevano ad oggetto non un credito “bonum”, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì su un credito “a sofferenza”, già azionato – a sua volta – in sede esecutiva.

Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità si ricollega al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista all’interno della procedura ex artt. 543 c.p.c. e segg.; ruolo che lo onera di portare a conoscenza, del giudice dell’esecuzione e delle parti, tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.

Omettendo tale informazione e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell’art. 511 c.p.c., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori della compagnia assicurativa l’importo di cui si è dichiarato debitore “sic et simpliciter” e, contemporaneamente, subirà il completamento dell’espropriazione dei beni staggiti da Ina Assitalia.

Qualora il debitore avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità.

  1. la prima è che il credito vantato da Ina Assitalia fosse assegnato ai creditori della compagnia prima che l’espropriazione mobiliare si concludesse; in tal caso, i creditori di Ina Assitalia, succedendo, per effetto dell’ordinanza di assegnazione, nel credito della società, avrebbero avuto titolo per proseguire nell’espropriazione da questa intrapresa contro il debitore, secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 c.p.c.).
  2. L’altra eventualità è che, onde evitare che lna Assitalia incassasse il ricavato della vendita dei beni, i creditori dell’assicurazione, senza attendere che intervenisse l’ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c..

Concludono i Supremi Giudici affermando il seguente principio di diritto:

Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del “creditor creditoris”.

Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c..

Un secondo solo ….…     

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