Bambino con sindrome di down; c’è diritto a posticipare l’iscrizione alla scuola elementare

Lisa Fittipaldi è una pittrice cieca; riesce a realizzare le sue opere grazie alla percezione delle consistenze e degli odori dei diversi materiali utilizzati per creare i colori, regalando quadri di una vivacità e di una brillantezza stupefacenti (come nel suo Dicembre a Parigi, cui dedico umilmente la copertina di questo mio intervento).

Questa è una delle infinite testimonianze di come le persone con disabilità possano raggiungere le vette più elevate della tecnica, della professionalità, delle capacità personali, scardinando anche le percezioni dei cinque sensi e rendendo se stesse testimonianza vivente delle incredibili capacità dell’essere umano.

Sia tuttavia evidenziato che laddove una persona con disabilità incontri difficoltà nel proprio vivere quotidiano, è compito dell’ordinamento sostenerne le problematiche e fornire la chiave per la loro risoluzione.

Tale sostegno da parte dell’ordinamento non può non partire dalla scuola.

La tutela costituzionale dei disabili muove dalla garanzia dei diritti inviolabili e dalla promozione della dignità umana, ricorrendo ad azioni propulsive per l’inclusione del singolo ed essendo preordinata alla rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona.

Il TAR Abruzzo è intervenuto di recente in materia, dovendo pronunciarsi in via cautelare su di un bambino affetto da sindrome di down.

La domanda avanti al giudice amministrativo veniva proposta dai genitori del piccolo, avverso una “Nota” emessa da un istituto scolastico, che negava la presenza del minore nella scuola materna per l’anno scolastico successivo, dovendo il bambino, a giudizio dell’istituto, iscriversi al ciclo della scuola elementare.

Maggie asilo

Invero, il bambino aveva maturato l’età per essere iscritto al ciclo di studi primari e già era stata posticipata l’iscrizione di un anno alla scuola elementare, ma a causa di problemi cognitivi veniva giudicato dai medici competenti ancora “non pronto” per lasciare l’asilo.

Così riporta il giornale online “Il Capoluogo

nonostante l’impegno dell’équipe di riabilitazione, delle Maestre e del personale di sostegno, i medici che lo seguono sono concordi nel diagnosticare che Giovanni (nome di fantasia, n.d.r.) non ha ancora le abilità minime sufficienti ad affrontare l’inserimento nella scuola primaria: su questa situazione sopraggiunge la chiusura Covid e Giovanni, privato degli stimoli propri dell’asilo e della possibilità di svolgere il “progetto ponte”, ossia quel periodo di transizione in cui il piccolo viene ambientato gradualmente alla scuola primaria, viene rivalutato come ulteriormente pregiudicato nel suo sviluppo e bisognoso di un ulteriore anno di frequenza alla scuola dell’infanzia.

(…) I genitori chiedono dunque alla dirigente scolastica di riferimento la possibilità che il bambino resti un anno in più all’asilo: tale possibilità, però, viene negata sulla base di una circolare ministeriale che interpreta la norma di riferimento, l’art. 114 del D. Lgs. 297/1994, nel senso di consentire il rinvio dell’ingresso alla primaria per un solo anno

Prontamente i genitori del bimbo notificavano ricorso avverso la nota del’istituto scolastico e la circolare ministeriale, in quanto interpretata in modo così limitativo.

Sia anzitutto verificato il dato legislativo.

La legge n. 53 del 28 marzo 2003 dispone all’art. 2 lettera “e” che il primo ciclo di istruzione per il fanciullo è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni.

Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Tale norma deve essere coordinata con il disposto dell’art. 114 del Decreto Legislativo n. 297 del 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che prevede quanto appresso:

Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.

L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese.

Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico.

Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 (n.d.r. le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne) e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101 (n.d.r.: le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell’alunno se maggiorenne)

Ebbene, esaminate le disposizioni in tema di scuola primaria dell’obbligo, il TAR Abruzzo non poteva non cogliere l’esimente dei motivi di salute, che trova peraltro fondamento nel dettato costituzionale, quale giustificazione idonea alla posticipazione dell’entrata dal bambino all’interno della scuola elementare.

Con Ordinanza Cautelare del 23 luglio 2020 rubricata al numero 142, veniva infatti evidenziato che nonostante l’art. 2 comma 1 lett. f) della Legge 53/2003 preveda che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto, deve rilevarsi che il limite di cui sopra può essere derogato per motivi di salute o per altri impedimenti gravi (come voluto dall’art. 114 comma 5 del D.Lgs. 297/1994, n. 297), consentendo così, sulla base di una valutazione caso per caso della condizione reale ed effettiva del minore, la permanenza degli alunni con particolari esigenze di salute nella scuola dell’infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei prerequisiti per la scuola primaria.

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici amministrativi veniva puntualmente verificata la sussistenza dei presupposti del fumus di fondatezza e delle preminenti ragioni di tutela della salute del minore medesimo.

Sia doveroso e forse anche superfluo evidenziare che in subiecta materia si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela preminente della salute, non certo di un mero interesse legittimo al buon andamento dell’agire amministrativo.

Veniva altresì rilevato dal TAR Abruzzo il pregiudizio irreparabile che può derivargli con l’ingresso prematuro alla scuola primaria.

Pertanto veniva deciso di annullare in via cautelare la nota dell’istituto scolastico, che poneva un “veto” all’istanza d’iscrizione del piccolo, ancora per un anno, presso la scuola materna.

Un secondo solo ….…     

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