Mi sono sempre chiesto di quanti soldi avrebbero dovuto disporre gli “sbandati” del noto film Fast and Furious (cui rivolgo il mio omaggio in copertina), capitanati dal mitologico Vin Diesel, per mettere su strada i bolidi con i quali organizzavano le più clamorose scorribande cittadine, con intenti più o meno criminali… Per non parlare dei momenti di relax che si concedevano sempre questi moderni “gladiatori metropolitani”, con feste in mega-ville, alcool e … tutto il resto.
Eppure si trattava di lavoratori d’officina, carrozzieri, meccanici…
Ovviamente il dubbio amletico rimarrà, ma nella vita reale è bene rammentare che in caso d’incidente stradale non può essere messo in discussione da compagnie assicurative troppo frettolose, il diritto del soggetto leso acchè vengano risarcite per intero le ore di lavoro necessarie a porre in essere le dovute riparazioni sull’autoveicolo danneggiato.
Accade infatti non di rado che in sede di liquidazione dei danni subiti, l’offerta risarcitoria valorizzi molto poco i compensi dovuti agli operatori delle officine.
L’analisi di una nota Sentenza della Cassazione può aiutare a chiarire le idee.
Va detto anzitutto che non potrà mai essere previsto un risarcimento di qualsivoglia preventivo sia posto all’attenzione della compagnia assicuratrice chiamata alla liquidazione del danno accertato.
Ogni voce della quale si pretende la restituzione di costi presuntivamente sostenuti, va puntualmente provata.
Inoltre, sebbene si riesca a fornire la prova dell’esborso (o eventualmente, in caso di autoveicolo ancora non riparato, del costo richiesto), non sempre il soggetto danneggiato si vedrà attribuire l’importo preteso, poiché il prezzo indicato potrebbe essere superiore agli importi medi di mercato.
Entrando nel merito della controversia oggetto dell’esame dei Supremi Giudici (la Sezione Sesta Civile), si osserva che veniva proposto ricorso da una carrozzeria, la quale agiva come cessionaria di un credito derivante da sinistro stradale e censurava la sentenza del giudice d’appello nella parte in cui questa affermava che “il cliente… ha l’onere di diligenza… e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una comparazione ponderata tra le varie offerte. Pertanto, il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati a quelli medi di mercato correttamente incorre nel rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta”.
Assumeva la parte ricorrente che, se è pur vero che al creditore danneggiato è imposta una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell’illecito, si devono tuttavia intendere comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui all’art. 1227 comma II del codice civile, solo quelle attività che non siano eccessivamente complesse, gravose o eccezionali o tali da comportare particolari sacrifici a colui che abbia patito un danno per colpa altrui; pertanto (stando sempre alle censure della parte ricorrente in Cassazione) non potrebbe essere imposto al cittadino medio di ricercare e analizzare scrupolosamente i tariffari applicati dalle imprese di riparazione e di determinare il cosiddetto “prezzo corrente di mercato”, per poi valutare la congruità in relazione alla tariffa applicata dalla carrozzeria scelta, in quanto tale attività integrerebbe un comportamento abnorme ed oneroso, esorbitante da quella ordinaria diligenza che il legislatore esige dal danneggiato creditore al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore.
Aggiungeva la ricorrente che l’affidamento di un veicolo per eseguire delle riparazioni rientrerebbe in un rapporto tipicamente fiduciario sul quale non possono incidere altri fattori di valutazione, richiamando giurisprudenza di merito che riconosceva al danneggiato piena libertà nella scelta dell’officina cui affidare il proprio veicolo, a prescindere dalla tariffa oraria applicata per il costo della manodopera.
La Cassazione definisce il giudizio con Sentenza n. 9942 del 13 maggio 2016.
I Giudici di legittimità ribadiscono il principio secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall’interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio.
Dunque, per computare correttamente i costi orari di un’autofficina, fare riferimento a quelli comunicati dalle organizzazioni artigiane alle camere di commercio locali, appare un indice di valutazione di carattere oggettivo, che potrà essere modificato in senso più favorevole al danneggiato solo se si fornisca la prova di specifiche circostanze riferibili alla singolarità del caso.