Impotenza sessuale del marito… cosa dice il diritto?

La Genesi narra che Putifarre, ricco funzionario alla corte del faraone, viveva tra lusso e potere, ma purtroppo soffriva d’impotenza.

Frustrata da questa situazione, la moglie di Putifarre tentò di concupire Giuseppe, il servo di famiglia. Quest’ultimo, però, dinanzi alle avances sessuali della donna, si ritrasse volendo restare fedele al padrone.

Umiliata per il diniego opposto dal ragazzo, la donna decise di “lavare l’offesa” accusando Giuseppe di averla violentata.

Per questa delazione il povero Giuseppe venne incarcerato, ma trovò la grazia divina manifestatasi nella benevolenza del direttore del carcere, il quale decise di promuovere il prigioniero a guardia carceraria.

Guido Reni, Giuseppe e Putifarre

Guido Reni, mirabile pittore secentesco, descrive l’attimo dell’offerta lasciva tentata dalla moglie di Putifarre, quanto mai bramosa a causa dell’impotenza del marito, in un noto dipinto custodito al The Getty Center a Los Angeles.

Va detto che a livello giuridico l’impotenza l’impotenza, sia coeundi sia generandi, non viene ritenuta d’impedimento al rapporto matrimoniale; tuttavia, l’articolo 122 del codice civile così statuisce (nella parte che qui interessa):

“Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato … dato per effetto dell’errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge. L’errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell’altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l’errore riguardi: 1) L’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; …”.

Ne deriva che lo stato d’impotenza dell’uomo (come, del resto, la sterilità della donna) può diventare un motivo idoneo ad invalidare il vincolo matrimoniale laddove fosse stato ignorato dalla moglie e qualora la stessa lo consideri come essenziale al fine della formazione del consenso alle nozze.

Il coniuge che chiede l’accertamento della nullità del matrimonio dovrà dunque fornire la prova di esser caduto in errore e che non sarebbe convolato a nozze nel caso in cui fosse stato sin dall’origine a conoscenza del motivo ostativo alla libera fomazion del consenso.

Inoltre è necessario che il coniuge che rivendica il motivo d’invalidità interrompa la convivenza entro e non oltre un anno da tale scoperta.

Lo stato d’impotenza, laddove sopravvenuto in costanza di matrimonio per errore medico o in conseguenza di un sinistro stradale o altro tipo d’incidente, è motivo altresì di richiesta risarcitoria, sia da parte dell’uomo purtroppo vittima diretta dell’illecito, sia da parte della di lui consorte, anch’ella lesa direttamente in un proprio personale diritto (che non va inteso come “riflesso”, ma come immediatamente coinvolgente la sfera d’interessi della moglie).

Con Sentenza n. 26728 del 23 ottobre 2018 la Terza Sezione Civile della Cassazione ha evidenziato che lo stato di sopravvenuta impotenza, da intendersi come condotta omissiva che incide sulla sfera sessuale di un individuo, lungi dal provocare un pregiudizio indiretto sul coniuge, sia in grado di riverberare i suoi effetti, in via immediata e riflessa, nella relazione di coppia, e pertanto di incidere direttamente anche sul coniuge, egualmente privato di un aspetto importante e caratterizzante del rapporto di coppia, collegato ai diritti e obblighi sanciti nell’articolo 142 comma II del codice civile.

I Supremi Giudici hanno dunque ribadito piena portata all’interno dell’ordinamento del diritto alla sessualità, da qualificarsi come diritto personale di ogni individuo, che incide ovviamente sia nella vita di relazione ed intima, sia nelle aspirazioni e nella proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della donna e dell’uomo ed una delle finalità del matrimonio.

 

Un secondo solo ….…     

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