La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, anche detta Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati definisce all’articolo 1A la persona del rifugiato, ossia colui…
che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra
La protezione internazionale dei rifugiati viene affidata dalla Convenzione all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) che ha sede in Roma alla Via Leopardi n. 24.
L’asilo – come forma di accoglienza e di ospitalità – nasce con la nascita delle formazioni sociali, in particolare con le popolazioni nomadi.
Nella tradizione ebraica, la protezione dello straniero costituisce il nucleo di vari precetti delle leggi di Mosè; allo stesso modo può dirsi della tradizione musulmana, ispirata a principi di solidarietà e generosità, “asilo e assistenza” verso “quelli che hanno creduto e hanno scelto l’esilio…”, come recita il Corano (Cap. 8,73-75).
Vengono qui alla mente le opere contemporanee dell’artista siriano Abdalla Al Omari, il quale ha ritratto i politici più influenti del pianeta che, tolti i panni degli incontri ufficiali, vestono come un rifugiato politico (i ciclo di opere è custodito a Dubai).
L’articolo 10 comma III della nostra Costituzione prevede che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Dopo cinque anni di residenza in Italia, il rifugiato può richiedere la cittadinanza italiana.
Questo studio legale è a disposizione per collaborare con il richiedente al fine di predisporre, formalizzare e seguire l’intera pratica amministrativa.
Questa la documentazione necessaria:
- PERMESSO DI SOGGIORNO attestante lo status di rifugiato in corso di validità (oppure permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta del rinnovo)
- COPIA DEL CERTIFICATO DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO.
- ATTO DI NASCITA LEGALIZZATO E TRADOTTO oppure, in sua sostituzione, atto di notorietà, formato in Cancelleria Civile del Tribunale del luogo di residenza, contenente i dati anagrafici (cognome, anche il cognome da nubile per le donne, nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita), e l’assenza di condanne penali e di procedimenti pendenti nel Paese d’origine.
- CERTIFICATO PENALE DEL PAESE di NASCITA in ORIGINALE LEGALIZZATO NEL PAESE DI ORIGINE e tradotto in lingua italiana (come detto appena sopra, sostituibile con l’atto di notorietà formato davanti al Tribunale).
- ULTIME TRE DICHIARAZIONI DEI REDDITI.
- RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 250,00, da effettuarsi su conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno-DLCI, causale Cittadinanza. E’ altresì ammesso il pagamento tramite bonifico a queste coordinate: Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020, con le modalità seguenti: bonifico estero – Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX; circuito EUROGIRO – Codice BIC/SWIFT:PIBPITRA. POSTE ITALIANE Viale Europa 175 – ROMA
- MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00.
Le istanze vanno compilate ed inviate telematicamente presso il Ministero dell’Interno, avendo cura di indicare il codice identificativo della marca da bollo da utilizzare per l’adempimento amministrativo.
Il termine per la definizione della domanda è di quarantotto mesi (prima era di settecentotrenta giorni).