Infortunio presso stabilimento balneare: risponde il Comune

Non sono così lontani i tempi della Roma dei “fagottari”, che si recavano a frotte sui lidi di Ostia o limitrofi alla Capitale per trascorrere la giornata, con un bagaglio infinito di cibarie e bevande da consumare sotto l’ombrellone.

D’altra parte la crisi si fa sentire e una scelta “low cost” vicino alla metropoli, magari accompagnata anche dalla borsa per il pranzo, agevola il budget delle famiglie che escono frastornate dai mesi del lockdown.

Pippo Franco Mare

Ricordo qui con simpatia la macchietta rappresentata da Pippo Franco in un episodio del film di Sergio Martino del 1982 (… magari “trash”.. ma senz’altro “cult”!) “Ricchi ricchissimi praticamente in mutande“, quando caricare la macchina e portare con sé “mezza casa” alla volta della spiaggia, era considerato quasi una normalità per la micro borghesia proletaria urbana.

Con ben altra grazia e sublime capacità visiva, il pittore contemporaneo Luigi Paolelli  realizzava nel 1996 il suo mirabile dipinto “Bagnanti” regalando un affresco vivido dell’atmosfera tipica di un’affollata spiaggia italiana, nella quale emergono caratterizzazioni molto coinvolgenti.

Sia questa l’occasione per rendere un omaggio alla memoria Maestro originario della Tuscia ed attivissimo su Roma.

Luigi Paolelli Spiaggia

Ma sia che si scelga la spiaggia libera, sia che si opti per uno stabilimento balneare, va rammentato che un eventuale indesiderato incidente che si dovesse verificare sul lido del mare, non esime l’autorità comunale dalle proprie responsabilità di vigilanza dell’arenile e di controllo della sicurezza degli spazi dedicati ai bagnanti.

L’occasione per ripercorrere la natura della responsabilità propria dell’amministrazione comunale nei confronti di chi suo malgrado si infortuna sulla spiaggia, l’ha fornita la Corte di Cassazione, con la nota Sentenza della Terza Sezione Civile, rubricata al n. 20731 del 14 ottobre 2016.

La vicenda vedeva coinvolta una bambina che passeggiava sul lido del mare in provincia di Taranto ed inavvertitamente calpestava braci semispente occultate sotto la sabbia, riportando lesioni agli arti inferiori.

Dopo un rigetto in primo grado, i giudici d’appello diedero ragione ai genitori della minore, riconoscendo un risarcimento di circa tremila euro per i danni riportati dalla medesima.

L’autorità comunale ricorreva davanti ai Supremi Giudici lamentando che la sentenza d’appello fosse affetta da un vizio di violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 2043 del codice civile in materia di responsabilità aquiliana.

Deduceva al riguardo la difesa del Comune, che la Corte d’appello avrebbe violato la normativa in materia di responsabilità extracontrattuale, perché si determinava a  condannare l’amministrazione al risarcimento del danno, senza avere previamente accertato in concreto alcuna condotta colposa della stessa p.a..

Ebbene, osservava la Suprema Corte che i giudici d’appello avessero individuato:

(a) in punto di diritto, che il Comune avesse l’obbligo, impostogli dalla legislazione regionale, di provvedere alla pulizia delle spiagge;

(b) in fatto, nel caso specifico, che il Comune non provvide a suddetto obbligo;

(c) a livello probatorio, che l’inadempimento del Comune all’obbligo di legge risultasse di per sé dalla presenza delle braci ardenti sulla spiaggia.

A fronte di questa motivazione, il Comune ricorrente non contestava in diritto che fosse suo obbligo provvedere alla pulizia delle spiagge, ma deduceva di avervi adempiuto affidando il relativo incarico ad un terzo.

Ma tale deduzione è giuridicamente infondata, giacché chi adempie la propria obbligazione avvalendosi di un terzo risponde del fatto colposo di questi (ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile).

Il debitore deve rispondere anche dei fatti dolosi e colposi di terzi quando ci si vale della loro opera.

Andando oltre il singolo caso specifico, va rammentato che l’obbligo di preservare la pulizia della spiaggia e l’incolumità delle persone che vi accedono ricade anche (in via immediata) su chi assume l’onere di gestione dello stabilimento, dovendo quest’ultimo risarcire i danni da specifico inadempimento.

Nè può esser sottaciuta la circostanza che potrebbero verificarsi ipotesi di concorso di colpa, perché anche il cittadino che fruisce della spiaggia comunale ha il dovere di prestare le cautele ordinarie derivanti dall’uso e dal godimento del lido con la normale prudenza.

Un secondo solo ….…     

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