Risarcimento per qualità della merce compravenduta inferiore a quella indicata dal venditore

Vitalità, libertà, movimento, entusiasmo, colore.

Sono queste le tematiche che interessano il grande Pablo Picasso dopo i duri anni della guerra, ed i sentimenti di rinnovata positività si ritrovano tutti nelle splendide ceramiche che l’artista spagnolo realizzava con insuperabile maestria.

ceramiche picasso

Nello scegliere gli argomenti e le figure da riprodurre su ceramica, Picasso opera una simbiosi tra l’arte e lo stile novecenteschi, e la storia dei manufatti, dai primordi ai giorni nostri.

Tra le materie scelte sono rappresentati pesci, fauni, tori, gufi, altri animali ed oggetti antropormofizzati in maniera mirabile.

Vaso-donna-con-anfora

Nel “Vaso, donna con anfora“, datato 1947-1948,  si esprime tutta l’esigenza del Maestro di rielaborare il patrimonio artistico del passato con gli occhi della contemporaneità, utilizzando la porcellana per poter raggiungere il maggior numero di fruitori dell’opera d’arte.

Il candore e l’aspetto rilucente che regala la porcellana sono caratteristiche da sempre apprezzate per le decorazioni interne e gli oggetti custoditi in edifici pubblici, chiese, case private.

Ebbene, la vicenda che ha occupato un recente caso sottoposto all’attenzione dei giudici della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, trae le mosse proprio dalla porcellana.

O meglio, dal gres porcellanato.

Si tratta della procedura giudiziale definita con Ordinanza resa lo scorso Primo Ottobre e rubricata al numero 20977,

Un privato cittadino fece causa, davanti al Tribunale di Rossano, nei confronti di una società fornitrice di un pavimento in gres porcellanato, al fine di richiedere il risarcimento dei danni patiti per una fornitura di 100 metri quadri di prodotto, che dopo la posa in opera aveva manifestato di non essere “di prima scelta” come era stato invece garantito dalla parte venditrice.

Si costituiva in giudizio la società alienante, resistendo rispetto alla domanda risarcitoria ed ottenendo l’autorizzazione a chiamare in causa la ditta produttrice del gres porcellanato, indicata dalla convenuta quale esclusiva responsabile di quanto lamentato dall’attore.

La ditta produttrice si costituiva anch’essa in giudizio, resistendo e tra l’altro adducendo che il materiale venduto alla società di commercio al dettaglio, non fosse affatto di prima scelta, bensì un’occasione.

La questione consente di aprire una finestra sul contratto di compravendita, allorquando la merce non detenga le qualità promesse dalla parte alienante.

L’art. 1497 del codice civile statuisce che quando la cosa venduta non detenga le qualità promesse, ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l’inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi; il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495 del codice civile.

Ebbene, nel caso che ci occupa il compratore non sollevava obiezioni in merito ad una possibile eccedenza rispetto ai “limiti di tolleranza” in capo al difetto sulla merce acquistata.

Si limitava invece a richiedere un risarcimento danni, derivanti dall’aver installato una pavimentazione che certo non rivestiva le qualità di merce “di prima scelta”, come dichiarato dalla parte venditrice, ma costituiva uno stock di “occasione”.

L’acquirente stava dunque dando seguito all’azione di riduzione del prezzo (azione estimatoria o “quanti minoris”), prevista dall’articolo 1492 del codice civile in via alternativa all’azione redibitoria, che invece è il rimedio diretto ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita.

Il Tribunale di Rossano diede ragione all’attore e condannò la società venditrice a risarcire l’acquirente nella misura di circa 26 mila euro, rigettando ogni domanda della convenuta verso la terza chiamata. Alle medesime conclusioni perveniva la Corte di Appello di Catanzaro.

La società venditrice del gres porcellanato non si diede per vinta e promosse ricorso in Cassazione.

Lamentava la società davanti al Supremo Consesso che i giudici di merito fossero giunti alla conclusione che l’acquirente sarebbe stato tratto in inganno, per aver ricevuto l’informazione che le piastrelle erano di prima scelta, quando invece, al momento della posa del pavimento, si rivelavano di qualità inferiore.

Ciò costituirebbe, a dire della società alienante, “frutto solo di presunzioni non giustificate da alcun dato fattuale”; ed entrambe le sentenze, pur avendo “chiaramente citati” quelli che sarebbero “elementi di fatto decisivi”, li avrebbero “bypassati”.

La società ricorrente, dava seguito ad obiezioni che in nessun modo sollevavano motivi di legittimità, censurabili davanti alla Suprema Corte, ma soltanto censure di merito, insindacabili nel terzo grado di giudizio.

La linea difensiva della venditrice, infatti, procedeva articolandosi in tre censure ictu oculi fattuali:

a) “sulla occasionalità del prezzo” delle piastrelle – che non contrasterebbe con la qualità di prima scelta delle piastrelle, la quale non potrebbe escludersi nel caso appunto di un prezzo occasionale: evidente valutazione di merito;

b) “sul simbolo prima scelta apposto sulla confezione delle piastrelle” – in ordine al fatto che le piastrelle, secondo quanto rilevato dal consulente tecnico d’ufficio, sarebbero state contenute in una confezione con sopra impresso il simbolo di prima scelta (in realtà il giudice d’appello aveva ampiamente motivato sugli elementi probatori nel senso della qualità di seconda scelta delle piastrelle);

c) sul riscontro fornito dalla società produttrice terza chiamata alle lamentele del consumatore” (che peraltro, secondo la stessa doglianza in esame, non hanno incluso “nessun riferimento alla qualità del prodotto” e “alcun accoglimento delle contestazioni”).

Tali censure costituivano una critica alla valutazione fattuale operata dalla Corte d’appello, perseguendo il ricorso, tramite la diversa valutazione prospettata, e richiesta in sostanza al giudice di legittimità, un vero e proprio terzo grado di merito, non confacente alla giurisdizione della Suprema Corte.

Di qui il rigetto del ricorso promosso dalla società venditrice, con conseguenziali condanne alle spese.

Un secondo solo ….…     

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