Platone evidenziava che soltanto gli anziani fossero in grado di governare in modo saggio e coscienzioso la comunità.
Non avevano certo rilievo la decadenza del fisico e la perdita delle forze corporali per il filosofo ateniese, ritenendo egli che il senno e le virtù fossero custodite all’interno dell’anima e che il corpo era invece pura “apparenza”.
Tanto più l’esperienza costituisce un elemento fondamentale per la socialità, permettendo ad un governatore anziano di indirizzare lo Stato verso la strada maestra, valutando in modo equilibrato le sopravvenienze ed affrontandole nei tempi e nei modi giusti.
L’anziano era colui che andava preservato, al fine di fruire del suo sapiente pensiero; era colui che andava scortato e portato, se necessario, anche sulle proprie spalle in caso di avversità, come bene aveva fatto Enea con il vecchio padre Anchise (e la celeberrima opera realizzata nel 1514 da Raffaello nelle Stanze Vaticane, l’Incendio di Borgo, costituisce proprio una grandiosa celebrazione della devozione riposta dagli antichi verso gli ascendenti).
Oggi pare che la condizione di anzianità sia un “minus“, anzi sia da disprezzare.
L’anziano costituisce colui che viene relegato nella parte “non più produttiva della società”.
Sono parole che riecheggiano in modo tonante in questo periodo di emergenza sanitaria, durante il quale i peana di tanti pensatori si diffondono più o meno coscienziosamente tra l’opinione pubblica.
Non si può sottacere che la vecchiaia possa portare con sé problemi di gestione della propria quotidianità, dovuti alla sopravvenienza di patologie, più o meno invalidanti, o possibili menomazioni.
In questi casi, tuttavia, gli strumenti del diritto dovrebbero sempre aiutare la soluzione delle problematiche contingenti.
E’ sulla scorta dell’esigenza di fornire un sostegno giuridico concreto a situazioni di tal fatta, che veniva alla luce la famosa Legge n. 6 del 2004, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’amministrazione di sostegno.
L’istituto ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Se è vero, come è vero, che la capacità d’agire è l’idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche soggettive di cui è titolare, l’amministrazione di sostegno mira proprio a preservare l’autonomia del singolo nell’agire all’interno del mondo del diritto, affiancando il beneficiario solamente nei casi e con i limiti previsti dal Tribunale, cui compete la nomina dell’amministratore di sostegno e la regolamentazione del tipo di supporto che va reso in favore della persona da amministrare.
Le finalità esemplari della Legge spesso però cozzano con una realtà non sempre irreprensibile.
Sono purtroppo non infrequenti le notizie di cronaca che vedono la persona dell’amministrato, spesso un anziano che vive in solitudine o che si trova lontano dai parenti più prossimo, subire malversazioni di carattere patrimoniale o personale.
Senza voler enfatizzare in modo retorico l’uso distorto che purtroppo le “cattive prassi” fanno dell’istituto, ci si limita a citare alcuni casi recentissimi qui, qui ed anche qui.
Sia questa l’occasione, tuttavia, per evidenziare che un soggetto amministrato può sempre in via autonoma far valere la propria voce, scavalcando l’intermediazione di un amministratore di sostegno per ipotesi non corretto, o comunque non gradito.
La Suprema Corte si è occupata della problematica con una Ordinanza resa lo scorso 27 febbraio 2020 dalla Sezione Prima Civile e rubricata al numero 5380.
I Giudici di Piazza Cavour intervengono su istanza di due soggetti amministrati (marito e moglie) che avevano proposto in via autonoma reclamo avverso un decreto del giudice tutelare; quest’ultimo aveva stabilito la necessità dell’intervento dell’amministratore di sostegno anche per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione dei due signori anziani.
Tale reclamo veniva giudicato improcedibile, avendo i due coniugi amministrati instaurato direttamente il giudizio, senza avere la rappresentanza dell’amministratore di sostegno e senza neppure l’autorizzazione del giudice tutelare, come invece statuito dall’art. 374 n. 5 del codice civile e dall’art. 411 del codice civile.
Soccombenti perché ritenuti carenti di legittimazione processuale, i due coniugi amministrati si rivolgevano alla Suprema Corte deducendo che, così come avrebbero potuto proporre, a norma dell’art. 406 comma I del codice civile, il ricorso per l’apertura di tale procedura, altrettanto sarebbero stati legittimati ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice tutelare nel corso dello stesso procedimento, in quanto ritenuti lesivi dei propri interessi, conservando sempre e comunque in tale ambito la capacità di agire.
Ne consegue, sempre a detta dei due amministrati ricorrenti in Cassazione, che le impugnazioni avverso i decreti del giudice tutelare non sono soggette a preventiva autorizzazione dello stesso giudice – che, diversamente, dovrebbe autorizzare l’impugnazione di un provvedimento che egli stesso ha emesso, in violazione del principio di terzietà ed imparzialità del giudice – ed alla rappresentanza dell’amministratore di sostegno.
Anzitutto i giudici di legittimità osservavano che il decreto con cui il giudice tutelare aveva imposto ai coniugi, anche per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, il dover essere coadiuvati dall’amministratore di sostegno, è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione in quanto avente natura decisoria, incidendo sullo status, sui diritti fondamentali dei beneficiari, limitando ulteriormente la loro capacità d’agire.
Ciò premesso, ritenevano i Supremi Giudici che i beneficiari di una amministrazione di sostegno hanno la legittimazione processuale per impugnare direttamente un provvedimento del giudice tutelare, non occorrendo all’uopo – come ritenuto, invece, dal decreto impugnato – l’assistenza dell’amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare.
Infatti, è pur vero che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 374 n. 5 e 411 del codice civile, i beneficiari di un’amministrazione di sostegno, per promuovere un’azione giudiziaria nei confronti di terzi (pur con le eccezioni previste dallo stesso art. 374 n. 5), devono essere autorizzati dal giudice tutelare, dovendosi osservare la disciplina generale di cui l’art. 75 c.p.c., secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.
Tuttavia, gli stessi beneficiari sono dotati di una autonoma legittimazione processuale ai diversi fini dell’apertura di un’amministrazione di sostegno e per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso di tale procedura.
Tale legittimazione trova il proprio fondamento normativo, in primo luogo, nell’art. 406 del codice civile, che costituisce una evidente deroga alla regola generale dell’art. 75 c.p.c., attribuendo la legittimazione processuale a proporre il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno allo stesso beneficiario “anche se minore, o interdetto o inabilitato”, dunque a soggetti normalmente privi della capacità d’agire e quindi della capacità processuale.
Peraltro, è, altresì, evidente, che il beneficiario è legittimato non solo a proporre il ricorso per l’istituzione di una amministrazione di sostegno, ma anche ad impugnare il provvedimento con cui il giudice tutelare abbia deciso sull’apertura di tale procedura.
Vi è, inoltre, un’altra norma da cui si evince l’autonoma legittimazione processuale del beneficiario a promuovere i ricorsi nell’ambito di una amministrazione di sostegno e ad impugnare i provvedimenti emessi dal giudice tutelare.
Si tratta dell’art. 411 comma 4 del codice civile, che dispone quanto appresso:
“il giudice tutelare, nel provvedimento con cui nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previste da disposizioni di legge per l’interdetto o per l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente”.
Dunque, il beneficiario può presentare ricorso ex art. 411 cod. civ. anche “successivamente” al provvedimento con cui il giudice tutelare nomina l’amministratore di sostegno e può farlo “direttamente”, quindi senza dover essere assistito o autorizzato.
D’altra parte, che il beneficiario possa impugnare direttamente i provvedimenti adottati dal giudice tutelare senza l’autorizzazione di costui trova la propria giustificazione in una sorta di evidente conflitto di interessi in cui si troverebbe, diversamente, lo stesso giudice tutelare, che sarebbe chiamato valutare l’impugnabilità di provvedimenti dallo stesso emessi.
Peraltro, l’ordinamento conosce un altro esempio in cui un soggetto, normalmente non dotato di legittimazione processuale autonoma, può impugnare talune tipologie di provvedimenti senza l’autorizzazione del Giudice.
In particolare, la Legge Fallimentare all’art. 31 stabilisce che il curatore non può normalmente stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che debba contestare gli stessi provvedimenti adottati dal Giudice Delegato in sede di verifica dello stato passivo.
Ne discende il seguente principio di diritto:
“I beneficiari di una Amministrazione di Sostegno sono dotati di una autonoma legittimazione processuale non solo ai fini dell’apertura, ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal Giudice Tutelare nel corso di tale procedura, essendo, invece necessaria l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno e la previa autorizzazione del Giudice tutelare, a norma del combinato disposto dell’art. 374 c.c., n. 5 e art. 411 c.c., per l’instaurazione di giudizi nei confronti di soggetti terzi estranei a tale procedura”
Una tutela doverosa per soggetti amministrati che tuttavia intendono sottoporre al vaglio di una Magistratura superiore, decisioni giudiziali ritenute non fondate su elementi di giustizia.