Crediti familiari e azione revocatoria: quando occorre provare la “participatio fraudis” del terzo?

L’arte della truffa è stata celebrata in numerosi film, che quasi hanno consacrato la figura del truffatore come uno scaltro genio dei rapporti umani, in grado di adoperare l’astuzia e l’esperienza per ottenere grossi tornaconti personali.

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Partendo per il celeberrimo “Totò truffa” di Mastrocinque, datato 1961 (cui rivolgo un doveroso omaggio nella copertina di questo mio intervento), sino ad arrivare al più moderno “La migliore offerta” di Tornatore, uscito nelle sale nel 2013, la cinematografia nostrana ha messo in scena numerosi e brillanti raggiri ai danni dei malcapitati di turno.

Per non parlare del cinema straniero, dove perle come “La Stangata”, “Nove Regine”, “Ocean’s Eleven” ed innumerevoli altre, testimoniano l’attenzione, a metà tra il compiaciuto ed il velatamente morboso, che la tematica della truffa ingenera nello spettatore.

Quando però le dinamiche della truffa si innestano nei contesti familiari, soprattutto nel momento in cui a farne le spese sono i minori, c’è poco da consacrare la figura dell’autore del raggiro.

Anche qui non mancano i luoghi comuni della cinematografia…

Spesso l’approdo nella terra “sicura” del Messico viene individuato dai film americani come la miglior destinazione per quegli uomini poco coscienziosi che, divenuti padri, superano il confine e fanno ingresso nel paese della tequila e della siesta, al di fuori dalla giurisdizione statunitense, eludendo i propri obblighi di padri di famiglia.

Qualche settimana fa la Corte di Cassazione è stata testimone di una vera e propria malversazione posta in essere da un padre ai danni dell’ex fidanzata, una signora con un cognome straniero dell’est Europa, e del figlioletto minorenne.

La questione è stata decisa dalla Sezione Terza Civile, con Ordinanza n. 25857 del 16 novembre 2020.

L’ex compagna dell’uomo promuoveva giudizio davanti al Tribunale di Perugia per rivendicare la contribuzione, da parte del padre, alle spese di mantenimento del figlio minore.

Successivamente alla domanda di mantenimento, la donna promuoveva altresì azione revocatoria, al fine di chiedere la revoca di una compravendita di una villa rimasta intestata all’ex compagno, il quale si era nel frattempo disfatto di un ingente patrimonio mobiliare e dell’azienda suinicola annessa alla villa; peraltro, quel cespite immobiliare veniva intestato all’uomo dopo uno scorporo intercorso in seguito alla vendita proprio dell’azienda suinicola, dapprima in comproprietà dell’ex fidanzato.

Va precisato che l’alienazione della villa in frode del credito familiare veniva disposta dopo l’avvio della richiesta giudiziale di mantenimento da parte della donna, ma prima della decisione sul punto da parte del Tribunale.

I giudici di merito non riconoscevano il diritto della donna ad ottenere la richiesta revocatoria, evidenziando un’asserita carenza di prova sull’elemento soggettivo della revocatoria in capo al terzo acquirente, configurato quale necessaria partecipazione di questi alla pure evidente dolosa preordinazione dell’alienante ai danni del credito rivendicato dalla parte istante: e tanto per essere stato qualificato il credito per la contribuzione al mantenimento come non ancora insorto al momento dell’atto revocando, essendo a quel tempo solamente stata proposta la relativa domanda al giudice.

Infatti, come già sopra precisato, al momento dell’azione revocatoria la donna aveva sì proposto domanda giudiziale per il riconoscimento del diritto al mantenimento, ma non era ancora intervenuto provvedimento giudiziale che lo prevedesse in concreto.

In pratica, per i giudici di merito (la Corte d’Appello di Perugia), sarebbe stata necessaria la prova della partecipazione del terzo acquirente alla dolosa preordinazione del debitore (che pure era stata data per scontata), anziché la sola consapevolezza del pregiudizio.

Si verifichi il dato letterale dell’art. 2901 comma I del codice civile:

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Dunque negli atti a titolo oneroso (come quello oggetto del caso in questa sede trattato) il legislatore distingue il concetto di mera “consapevolezza” (del debitore e del terzo acquirente) di poter recare un pregiudizio alle ragioni del creditore, dal concetto di “dolosa preordinazione”, sempre in capo alle persone del debitore e del terzo acquirente, di pregiudicare in concreto le ragioni del creditore: in pratica, da un lato la semplice “scientia damni“, dall’altro lato un vero e proprio “animus nocendi“, o “consilium fraudis” nella forma della “participatio“.

La prova della conoscenza, in capo al terzo acquirente, del pregiudizio arrecato alle ragioni del credito, può essere fornita dall’attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, “quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (come dichiarato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 22591 del 2017); ulteriore presunzione sulla “scientia damni” potrebbe essere, ad esempio, un’ambigua modalità di pagamento del prezzo, quando per ipotesi nell’atto di compravendita viene riportato che il bene è già stato integralmente pagato senza però alcuna specificazione circa le concrete modalità di pagamento.

Al contrario, la prova della dolosa preordinazione tra debitore e terzo acquirente impone una rigorosa allegazione del dolo specifico in capo a costoro, volto ad eludere le ragioni del creditore.

E’ evidente che in questo secondo caso il mero vincolo di parentela o altre presunzioni pur sufficienti per dar prova della “scientia damni“, non sono più idonee al fine di ottenere la revocatoria dell’atto dispositivo.

Ebbene, se l’atto dispositivo è anteriore al sorgere del credito compromesso, occorre la “participatio fraudis” di debitore e terzo acquirente, ossia la prova dell’esistenza di un preciso accordo tra terzo e il debitore.

Se invece l’atto dispositivo è successivo al sorgere del credito compromesso, è sufficiente la “scientia damni” in capo a debitore e terzo acquirente.

Da un lato, un’indagine sul dolo specifico, dall’altro lato, una verifica più semplice sul dolo generico.

Tornando al caso sottoposto all’attenzione dei Supremi Giudici, l’ex fidanzata defraudata dal padre del bambino evidenziava come la Corte di Appello di Perugia fosse incorsa in un errore di valutazione, avendo scorrettamente indagato sull’elemento soggettivo del terzo acquirente in termini di “participatio”, sul falso presupposto della posteriorità del credito rispetto all’atto revocando.

I giudici di appello, infatti, avevano erroneamente ritenuto che il credito alla contribuzione al mantenimento del figlio potesse dirsi sorto solo con l’eventuale provvedimento giudiziale, e quindi in un tempo successivo alla compravendita stessa, nonostante la relativa domanda fosse a quest’ultima anteriore.

A tal riguardo, la Sentenza impugnata in Cassazione non aveva considerato il principio della sufficienza della proposizione della domanda giudiziale prima dell’atto revocando, non potendo ridondare a danno di chi ha ragione il tempo necessario a far valere il diritto e di norma retroagendo, per le pronunce dichiarative, l’effetto della sentenza al tempo della proposizione della domanda.

Tale declaratoria andava peraltro unita allo specifico principio, proprio della materia familiare, per il quale la domanda con cui uno dei genitori abbia chiesto la condanna dell’altro al pagamento di un assegno di mantenimento per i figli va accolta, in mancanza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia giudiziale, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli.

I Giudici di Piazza Cavour convenivano con la tesi della donna.

Essendo pacifico che almeno la proposizione della domanda giudiziale di condanna del padre alla corresponsione di un assegno di mantenimento fosse temporalmente anteriore rispetto all’atto di disposizione, ai fini dell’elemento soggettivo da verificare nella fattispecie un tale atto andava qualificato successivo all’insorgenza della ragione di credito.

Pertanto, non di “participatio” del terzo acquirente doveva parlarsi nel caso di specie, ma di semplice “scientia fraudis”.

Concludevano i Giudici di legittimità pronunciando il seguente principio di diritto:

poiché il credito vantato dal genitore per il contributo da parte dell’altro genitore al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un’alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all’alienazione ed è allora sufficiente, ad integrare l’elemento soggettivo della revocatoria dispiegata contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece pure la prova della participatio fraudis e cioè della conoscenza, da parte di quest’ultimo, della dolosa preordinazione dell’alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.

Dettato tale principio, la questione veniva nuovamente inviata all’attenzione della Corte d’Appello, ovviamente in diversa composizione, al fine di giudicare secondo i dettami tracciati dalla Suprema Corte.

Una breve chiosa par doverosa al fine di censurare, anche moralmente, la condotta del padre sfuggente ai propri doveri verso il figlio minorenne.

Ebbene, l’istruttoria processuale aveva di fatto smascherato tante “criticità” in capo alla condotta di quest’uomo, tali da imporre una doverosa censura dal punto di vista etico, prim’ancora che giuridico: provata era la concatenazione della vendita dell’azienda suinicola, con il riacquisto della villa in capo all’uomo e poi la fulminea rivendita della villa stessa; provata era la mancata presa di possesso della villa da parte degli acquirenti; provata era l’entità vile del prezzo; provata era la carenza di accessi alla villa da parte degli acquirenti; provato era il carattere simulato di un furto per costringere l’attrice a lasciare la villa; provata era la mancata permanenza della villa nell’ambito aziendale.

Ancor più clamore non poteva non suscitare in chi scrive la condotta dell’uomo posteriore all’atto dispositivo: costui infatti si dava alla fuga all’estero per sposare… un’altra signora straniera!

Elementi, questi, che in tutta probabilità daranno esiti ben diversi su questa annosa vicenda familiare, rispetto a quelli della prima Sentenza d’appello.

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Un secondo solo ….…     

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