In caso di sinistro stradale va considerato anche il danno per perdita di occasioni lavorative

La liquidazione del danno biologico e patrimoniale in caso di evento lesivo, quale un incidente stradale, va commisurata alle singolarità del caso specifico, che impongono di considerare, in sede di quantificazione risarcitoria finale, anche le opportunità di guadagno e di lavoro della persona danneggiata dal sinistro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il soggetto leso avrebbe potuto acquisire qualora non avesse subito alcun nocumento (ad esempio, grazie alla continuazione degli studi senza interruzioni derivanti dal verificarsi dell’incidente).

Ovviamente, tanto più grande sarà il risarcimento quanto più compromessa sarà la situazione professionale e lavorativa del danneggiato, sino a giungere al massimo del ristoro nel caso in cui la capacità lavorativa venga del tutto perduta.

Si tratta di un danno da “perdita di chance”, da intendersi come risarcimento che richiede un’individuazione in via equitativa, tenendo conto che si tratta di una compensazione economica socialmente adeguata alla perdita subita, in prospettiva futura, per la menomazione delle capacità lavorative e delle possibilità di integrarsi nel mondo lavorativo e sociale, in ossequio alle proprie aspirazioni di ricerca di un’altra occupazione, diversa da quella prestata al momento dell’incidente.

Ad esempio, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7868/2011 resa dalla Sezione Terza Civile, ha evidenziato che va risarcito come “danno da perdita di chance”, il nocumento subito dal soggetto leso a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (protrattosi per oltre un anno), in ragione del quale egli ha dovuto interrompere gli studi universitari di giurisprudenza, che stava seguendo come studente-lavoratore, perdendo la possibilità di laurearsi: possibilità che gli avrebbe dato opportunità di maggiori gratificazioni personali e di maggiori guadagni futuri.

Stesso discorso va fatto se il soggetto danneggiato, per ipotesi, a causa dell’incidente non abbia potuto perfezionare un contratto di lavoro, oppure non abbia potuto  completare un periodo di prova presso una società datrice di lavoro: si genera, infatti, il diritto al lucro cessante, quale danno futuro coincidente con la perdita del risultato finale ossia, per esempio, la positiva instaurazione del rapporto di lavoro con retribuzioni annesse e, quale danno emergente, la perdita della concreta possibilità di poter raggiungere i risultati sperati.

incidente stradale

Un danno, quello sopra evidenziato, che va risarcito anche al soggetto disoccupato al momento del sinistro, o anche ad una casalinga, come evidenziato dalla Sezione Sesta Cassazione con l’Ordinanza n. 26850/2017: “l’invalidità di gravità tale (nella specie, del 25%) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.”.

Un secondo solo ….…     

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