Il meccanismo per individuare l’indennità da licenziamento illegittimo

Con la Sentenza 194 del 2018, depositata il 08.11.2018, la Corte Costituzionale è intervenuta in merito al calcolo dell’indennità dovuta in favore del lavoratore illegittimamente licenziato.

La normativa, derivata dal Jobs Act e successivamente modificata dal Decreto Dignità per quanto al numero di mensilità di retribuzione dovute al prestatore di lavoro a titolo indennitario, è stata ritenuta incostituzionale, nella parte in cui si limita ad ancorare ad un criterio meramente matematico, fondato su un automatismo uguale per tutti, l’entità dell’importo dovuto.

Infatti, il Magistrato del Lavoro era tenuto esclusivamente a verificare l’anzianità di servizio e, computati gli anni di lavoro prestati presso l’impresa, individuare successivamente l’indennità oggetto della sentenza di condanna a carico del datore di lavoro.

Oggi i criteri in base ai quali computare l’importo diventano plurimi, in base alle necessità di personalizzazione del danno già reiteratamente manifestate dalla Suprema Corte nei propri arresti riferiti al computo della pretesa risarcitoria conseguente ad un evento lesivo. Il conteggio, dunque, non dovrà limitarsi ad una verifica “standardizzata”, ma apprezzare la singolarità del caso lavorativo sottoposto all’attenzione del giudice del lavoro.

La pronuncia della Corte Costituzionale, dunque, intende valorizzare in senso evolutivo il principio di eguaglianza, censurando l’ingiustificata omologazione di situazioni lavorative diverse; non è possibile, infatti, prevedere una misura risarcitoria uniforme, indipendente dalle peculiarità e dalla diversità delle vicende degli atti espulsivi dei dipendenti, la cui professionalità, la cui storia lavorativa ed il cui licenziamento assumono contorni unici, nient’affatto riconducibili ad un mero parametro “standard”.

L’indennizzo dovuto in conseguenza dell’illegittimo licenziamento deve pertanto rimanere nella discrezionalità del giudicante, facendo salvo, in ogni caso, il limite minimo di 6 mesi ed il limite massimo di 36 mesi, così come introdotti dal Decreto Dignità (a parziale correttivo, in melius, rispetto alle soglie meno elevate previste dalla legislazione precedente).

licenziamento

Siano dunque attualmente considerate (pur restando nei confini “6 mesi / 36 mesi”):

  1. anzianità di servizio, criterio che è prescritto dall’art. 1 comma 7 lettera c) della Legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del D. Lgs. n. 23 del 2015;
  2. numero dei dipendenti occupati. Suddetto criterio, come anche quelli elencati successivamente, è da desumere in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, e pone l’attenzione sul requisito dimensionale dell’impresa.
  3. dimensioni dell’attività economica. Il criterio deve verificare il fatturato d’impresa, gli utili, le capacità imprenditoriali in generale della datrice di lavoro.
  4. comportamento tenuto dalle parti. Tale criterio considera la gravità della violazione datoriale nel momento in cui veniva irrogato l’illegittimo provvedimento espulsivo a danno del lavoratore, sanzionato in modo più elevato quei licenziamenti palesemente pretestuosi ed infondati. Allo stesso modo, una condotta collaborativa ed inappuntabile del lavoratore sarà apprezzata dal giudice per assicurare un’indennità risarcitoria maggiore.
  5. condizioni delle parti. Criterio, quest’ultimo, che massimizza il concetto di personalizzazione e consente al giudice di verificare anche la situazione oggettiva in cui versano, da un lato, il lavoratore, dall’altro, l’apparato d’impresa facente capo alla datrice di lavoro.
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