Risarcimento per subito tradimento: i danni li paga il coniuge che tradisce, ma nessun risarcimento dall’amante

Non c’è dubbio che la consumazione di un tradimento può condurre ad una richiesta risarcitoria da parte del coniuge tradito, nei confronti del coniuge fedifrago; se ne è gia parlato qui.

Ricorrendo l’effettiva violazione del dovere di fedeltà, l’esistenza di un danno ingiusto ed il nesso di causalità tra il tradimento ed il danno sofferto, la domanda di risarcimento danni andrà accolta da parte dell’autorità giudiziaria. La Suprema Corte precisa che è onere del coniuge tradito dimostrare che il tradimento abbia dato luogo, per le sue modalità ed in relazione alla specificità della fattispecie, ad una lesione della salute del soggetto offeso (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità): si pensi ad uno stato depressivo in cui incorra il coniuge tradito, ad altre patologie di tipo psichico, o comunque una lesione alla vita di relazione.

Altra ipotesi che determina il risarcimento per subito tradimento, si verifica allorquando si fornisca la prova che l’infedeltà, per le sue modalità, abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo di fedeltà, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto.

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 19193 del 2015, ha evidenziato che l’offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge, ad esempio posta in essere vivendo il tradimento “alla luce del sole”, genera un fatto illecito, che a sua volta determina un danno ingiusto per la vittima, risarcibile a titolo di danno non patrimoniale, in quanto lesivo di interessi costituzionalmente garantiti.

Va evidenziato che è possibile chiedere un risarcimento per consumato tradimento, anche se, per ipotesi, in sede di separazione non si perviene all’addebito; è anche possibile nei casi di separazione consensuale.

Precisata la responsabilità del coniuge fedifrago, si evidenzia che non può essere attribuita una pari responsabilità alla persona dell’amante, che presuntivamente avrebbe “indotto” l’ex coniuge alla consumazione del tradimento, ai danni del coniuge vittima della relazione adulterina.

In tal senso, si evidenzia che il terzo estraneo al rapporto di coppia non detiene alcun obbligo giuridico di astenersi dall’intrattenere relazioni sessuali con una persona sposata; questo perché l’ordinamento non oppone divieti al suo diritto – costituzionalmente garantito – alla libera espressione della propria personalità.

Peraltro, tale diritto prevale su quello, parimenti costituzionale, di solidarietà e di tutela della famiglia.

Numerose pronunce di giudici di merito si sono occupate di cause promosse da coniugi traditi nei confronti delle persone degli amanti.

tradimento

Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 14196/2002 ha escluso la possibilità di chiedere i danni a chi ha avuto una relazione adulterina con una persona sposata, in quanto l’amante avrebbe esercitato un proprio diritto soggettivo, tutelato a livello costituzionale, che permarrebbe anche se il partner è soggetto sposato.

Attenzione però: se l’amante entra nella casa coniugale per consumare l’adulterio, in quel caso si rende passibile di denuncia per violazione di domicilio; tale condotta non ha esimente con il mero consenso del coniuge adultero, in quanto per poter accedere al domicilio coniugale occorre il consenso di entrambi i coniugi che vivono nella casa (e ovviamente mai ci potrà essere il consenso del coniuge tradito!).

AGGIORNAMENTO 23 APRILE 2020

Voglio ulteriormente approfondire la questione, rimandando il lettore a questo mio nuovo articolo (QUI), nel quale espongo profili di civile responsabilità anche in capo alla persona dell’amante del coniuge fedifrago, per quanto laddove ricorrano casi molto circostanziati.

Un secondo solo ….…     

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