Quando l’infedeltà coniugale porta all’addebito della separazione

L’art. 151 del codice civile prevede che la separazione tra i coniugi può esser chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i soggetti, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

Prosegue inoltre il legislatore: “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio“.

Quali sono le condotte contrari ai doveri coniugali?

Senz’altro tutti quei comportamenti che collidono con i doveri di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia, di coabitazione, oppure che contrastano con l’obbligo, di ciascun coniuge, alla contribuzione dei bisogni della famiglia, in base alle proprie sostanze e capacità lavorative personali, oppure non sono fedeli al dovere di istruire ed educare i figli.

In base alle fattispecie tratteggiate dal legislatore, si sono sviluppate in giurisprudenza infinite ipotesi che hanno condotto alla pronuncia giudiziale di separazione “per colpa”, ossia addebitando la fine del rapporto in capo ad uno dei due coniugi, ritenuto responsabile dell’intervenuta crisi.

Probabilmente il tradimento è una delle fattispecie più ricorrenti e, senz’altro, più… “cocenti”, che comportano l’addebito della separazione in capo ad uno dei due coniugi, ricorrendo tuttavia ulteriori presupposti di fatto.

Va anzitutto segnalato che la Cassazione, anche nei casi di infedeltà coniugale, impone una verifica complessiva del rapporto di coppia, analizzando anche le condotte poste in essere dall’altro partner; si è infatti chiarito che l’indagine sull’intollerabilità della convivenza richiede una valutazione globale della crisi familiare, ponendo in raffronto i comportamenti di entrambi i coniugi, tanto quello che materialmente ha tradito, quanto quello di chi ha subìto il tradimento (Cassazione Civile Sezione Prima, Sentenza n. 14162/2001).

La condotta del singolo coniuge, quand’anche estrinsecantesi in un tradimento del rapporto di coppia, non può essere giudicata dal magistrato senza paragonarla con quella dell’altro. Solo tale comparazione permette di verificare se la consumata infedeltà sia stata la causa scatenante della crisi di coppia, e quale specifico rilievo abbia rivestito nella vicenda, ossia se si sia trattato dell’unico motivo determinante la fine del coniugio, oppure se abbia concorso con altri fattori.

In tal senso, ancora la Cassazione ha evidenziato che la pronuncia giudiziale di addebito non può essere concessa soltanto per l’inosservanza dei doveri coniugali, ma deve essere provato che il tradimento abbia rappresentato la causa irreversibile della fine del rapporto coniugale (così la Sentenza della Sezione Seconda, rubricata al n. 14042 del 2008).

infedeltà

Non c’è dubbio che un partner fedifrago, il quale addirittura rende pubblico l’adulterio, ponga in essere una condotta esecrabile, che viene senz’altro sanzionata con l’addebito della separazione. In tali casi, infatti, sopravviene l’offesa all’onore ed alla dignità del proprio partner.

Va precisato che in alcune pronunce di fatto la Suprema Corte tenda ad invertire l’onere della prova, ossia ritenga il tradimento già di per sè un fatto intollerabile, tale da rendere non ulteriormente proseguibile il rapporto di coniugio; parallelamente, i Supremi Giudici chiedono che sia il coniuge fedifrago a dimostrare che la vita di coppia fosse già compromessa “ex ante”, a prescindere dalla consumata infedeltà.

Così la Cassazione: “spetta…  all’altro coniuge (rectius, al coniuge che ha tradito) di provare, per evitare l’addebito, il fatto estintivo e cioè che l’adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato, al punto che la convivenza era mero simulacro; ne deriva parimenti che, una volta accertato l’adulterio, la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata (così la Sentenza n. 2059 del 2012 della Sezione Prima).

Sia doveroso un ulteriore approfondimento. Sempre la Suprema Corte ha evidenziato che anche la mera ricerca di relazioni coniugali tramite internet, senza fornire la prova dell’effettiva consumazione, rappresenta motivo tale da ingenerare la separazione per colpa (Ordinanza n. 9384 del 2018, Sezione Prima Civile).

Cosa determina l’addebito?

Senz’altro la possibilità di formalizzare istanza risarcitoria, da parte del coniuge senza colpa, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile.

La pronuncia di addebito determina anche la perdita del diritto a percepire l’assegno di mantenimento da parte del coniuge cui l’addebito è rivolto, restando salvo il solo diritto agli alimenti, qualora ne sussistano i presupposti.

Inoltre il soggetto contro il quale è stata pronunciata una separazione per colpa perde i diritti successori nei confronti dell’ex coniuge, ma se quest’ultimo fruiva degli alimenti legali a carico del coniuge defunto, avrà diritto a percepire un assegno vitalizio (in eguale misura), da porsi a carico dell’eredità.

 

 

 

Pubblicità

Un commento

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...