Il lavoratore non è esente da rischi qualora, suo malgrado, sia costretto a lavorare a nero. Anzitutto non potrà godere delle tutele che l’ordinamento prevede per il lavoro dipendente, in primis gli indennizzi conseguenti ad infortunio sul lavoro ed infortunio in itinere.
Inoltre, in caso di cessione d’azienda, nessun diritto potrà vantare quel lavoratore in nero ad essere riassunto presso l’azienda cessionaria, non essendo “ufficializzato” nell’organico dell’azienda cedente.
Va detto, in ogni caso, che l’art. 2126 del codice civile prevede al comma II che la prestazione lavorativa, anche se prestata con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, deve essere comunque retribuita.
Certo, il lavoratore non godrà degli ulteriori presìdi di legge riferiti alle ferie, ai permessi, al trattamento di fine rapporto al momento della cessazione della prestazione.
Per di più, il lavoratore che fruisce dell’indennità di disoccupazione o del reddito di cittadinanza, ma nonostante ciò lavora in nero e riceve uno stipendio, commette due fattispecie di reato.
Ringraziando per la collaborazione la bravissima Viktoriya Fitsula, studentessa di giurisprudenza ed autrice del libro Un Sogno Reale (in vendita anche qui su amazon https://www.amazon.it/sogno-reale-Vik… ), sono a rispondere ad una domanda di un follower di instagram, in merito ai rischi di carattere penale che può correre un lavoratore in nero nei confronti dell’ordinamento.
Ho girato questo breve video, che mi fa piacere condividere qui di seguito:
Video sui rischi per il lavoratore
in caso di lavoro nero
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