È notizia di due giorni fa la morte di una ragazza nel mio quartiere Appio Tuscolano, perché investita da un camion, nell’atto di svoltare a destra da un incrocio semaforico, all’altezza dell’incrocio di Via Appia Nuova con Via Mario Menghini.
Il ricorrere continuo di incidenti stradali mortali, anche in città, in situazioni peraltro regolamentate da impianti semaforici, cartellonistica e senza elevate velocità di percorrenza, impone una volta di più di rammentare gli obblighi che incombono su tutti i conducenti di veicoli.
Essi hanno in ogni caso ed in ogni tempo, i seguenti doveri, ripetuti in molte pronunce recenti della Cassazione:
1) ispezionare la strada;
2) conservare il controllo costante della vettura;
3) prevedere ogni situazione di pericolo in base alla comune esperienza, in modo da non costituire a propria volta un pericolo od un intralcio per gli altri utenti della strada;
4) prevedere anche i comportamenti irregolari altrui.
Un conducente di veicolo che investe un pedone, può ritenersi esente da responsabilità esclusivamente se la condotta eccezionale, atipica, imprevista ed imprevedibile del pedone, abbia posto il guidatore in una situazione fenomenologica improvvisa ed inaspettata. Il conducente deve dunque trovarsi, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, perché effettuati in modo fulmineo, repentino, inatteso ed imprevedibile.
In tutti gli altri casi, il conducente non è mai esente da responsabilità.
La base dalla quale trae origine la Cassazione nelle sue valutazioni, risiede nel disposto dell’art. 141 del Codice della Strada, laddove viene statuito che è obbligo di ogni automobilista “regolare la velocità del veicolo in modo che (…) sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Su tali basi, con Sentenza n. 34406/2019 la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha evidenziato che il conducente di un autoveicolo viene ritenuto responsabile anche delle condotte imprudenti altrui “… purché questo rientri nel limite della prevedibilità, tanto che l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione”.
Parlo di questa tematica nel breve video che condivido qui di seguito:
Video sulla responsabilità dell’automobilista verso i pedoni in caso di sinistro
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