Rapporto di “confidenza” con un’altra donna: sì all’addebito della separazione

Può esistere un sentimento d’amicizia tra uomo e donna?

Una domanda che ricorre sempre e che assume risvolti psicologici e sociologici di grande rilievo.

Oscar Wilde nella sua commedia “Il ventaglio di Lady Windermere” così fa dire al personaggio Lord Darlington, che corteggia la Signora Windermere, una donna aristocratica sposata, ma piena di “dubbi” in materia amorosa:

Fra uomo e donna non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia

Parrebbe che anche la cinematografia abbia dato ragione al celeberrimo scrittore irlandese.

Basti pensare al film Il matrimonio del mio migliore amico dove una splendida Julia Roberts vive sulla propria pelle un malsopito sentimento che va ben oltre l’amicizia verso colui che sta per convolare a nozze (peraltro con l’altrettanto splendida Cameron Diaz).

il-matrimonio-del-mio-migliore-amico

Un rapporto, quello tra uomo e donna presunti “amici”, che a modesto avviso di chi scrive potrebbe essere sintetizzato mirabilmente nell’opera straordinaria “Bacio Rubato” del pittore statunitense contemporaneo Ron Hicks, il quale tratteggia con geniali pennellate un uomo ed una donna all’interno di un locale pubblico, seduti ed uno di fronte all’altro ad un tavolo, nel momento in cui l’uomo decide di infrangere la barriera affettiva, per lanciarsi verso un bacio rivelatore.

Bacio Rubato

E’ però la figura femminile la vera protagonista dell’opera: il volto cedevole e sognante è sintomo dell’accondiscendenza e del turbamento dell’anima nella donna.

E’ lo stesso artista, forse, a svelarci “come va a finire”, con una seconda tela, che ben potrebbe essere considerata la “continuazione” a lieto fine del primo lavoro…

Ron Hicks http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com

Ma il rapporto di amicizia e di “confidenza” tra un uomo sposato ed un’altra donna può essere motivo di addebito della separazione?

Cosa dicono i giudici in merito ad un rapporto confidenziale tra uomo e donna, sempre in bilico tra amicizia, complicità ed affettività ben maggiore?

Con una recente Ordinanza (rubricata al numero 16735/2020) pubblicata lo scorso 6 agosto, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha evidenziato come un rapporto di “confidenza” tra un uomo sposato ed un’altra donna, su cui si raggiunga piena prova all’interno del procedimento giudiziale, costituisca già motivo sufficiente per  l’addebito della separazione richiesta dalla moglie, che si riteneva tradita dalle attenzioni rivolte dal coniuge verso un’altra signora.

Il marito ricorreva davanti ai Supremi Giudici chiedendo la cassazione della Sentenza d’appello, laddove veniva fondato l’addebito della separazione, sulla deposizione del detective privato della moglie.

Quest’ultimo veniva escusso in sede d’istruttoria orale e puntualmente richiamava il proprio rapporto informativo, all’interno del quale veniva descritta una “frequentazione” di tipo amichevole con una donna, con la quale il marito della richiedente l’addebito aveva intrattenuto un rapporto sicuramente “confidenziale”, reputato sintomatico di un comportamento “infedele”.

All’addebito era conseguito il rigetto della domanda di mantenimento, che pure l’uomo aveva formalizzato.

Inoltre, si provvedeva all’assegnazione della casa coniugale alla moglie, giustificata dalla convivenza di quest’ultima con la figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente, mentre l’uomo era stato reputato idoneo ad abitare la casa di campagna, pur necessitante di qualche lavoro di ristrutturazione.

I Giudici di Piazza Cavour innanzitutto richiamano il precedente dictum della Sezione Seconda Civile, contenuto nella Sentenza numero 24976 del 2012, secondo il quale le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, esplicano piena efficacia probatoria nel giudizio se vengono “convalidate” attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge; in difetto, le stesse resterebbero solo come elemento indiziario e la loro utilizzazione rientrerebbe nella libera facoltà del giudice di merito.

Ebbene, avendo convalidato le dichiarazioni scritte del detective tramite una puntuale testimonianza in udienza, le stesse costituivano per la Cassazione piena prova contro il marito che intratteneva la relazione di “confidenza” alle spalle della moglie.

Peraltro, i fatti alla base del rapporto di particolare amicizia instaurato dall’uomo, non venivano da quest’ultimo contestati, dunque la piena prova circa il fatto diveniva assolutamente granitica.

Osservava ancora la Suprema Corte che nessuna prova forniva il marito circa la preesistenza di una crisi matrimoniale rispetto al tradimento posto in essere, quand’anche non vi fosse piena prova della consumazione carnale di un rapporto.

Ne discende che ben doveva essere addebitata la separazione in capo al marito che intratteneva abusivamente una relazione contraria ai doveri matrimoniali, quand’anche di amicizia, di confidenza, di complicità, in ogni caso in via abusiva rispetto agli obblighi nei confronti della propria moglie.

Appare evidente che la Suprema Corte stia perseguendo una linea volta ad interpretare in senso estensivo il concetto di “tradimento” che conduce alla crisi coniugale, facendo rientrare nello stesso tutti gli elementi perturbatori che vengono posti in essere da uno dei due coniugi in antitesi rispetto alla stabilità dei doveri di coniugio.

O, forse, sarebbe bene non parlare proprio di tradimento, ma di ricerca in ogni caso dell’origine della crisi matrimoniale: se la stessa è attribuibile, per colpa, ad uno solo dei coniugi, scattano l’addebito e, con esso, tutte le ulteriori conseguenze di legge (nessun mantenimento per chi provoca la crisi, salvo l’eventuale diritto agli alimenti; nessun diritto successorio  anche prima del divorzio, ma eventualmente solo un assegno vitalizio a carico dell’eredità, nell’eventualità di fruizione degli alimenti al momento dell’apertura della successione dell’ex coniuge).

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