Disposizioni testamentarie dubbie… su chi ricade l’onere probatorio?

E’ notizia di qualche giorno fa quella relativa all’eredità di un uomo sessantaseienne di Jesi, il quale avrebbe lasciato i propri beni, pari a circa un milione di euro, alle due badanti rumene.

Che le persone grandi d’età senza figli ed eredi a loro vicini, siano oggetto di attenzioni “particolari” non è affatto una scoperta.

Presso il museo Hermitage di San Pietroburgo è custodito il dipinto del 1876 “Uccelli rapaci” dell’artista belga Alexander Struys: viene tratteggiata la figura di un moribondo, in fin di vita sul letto, accerchiato da due avidi chierici, che dietro la bandiera della religione e, magari, della redenzione dell’anima, impongono al poveraccio la redazione di un lascito testamentario.

Recenti sono due interventi della Suprema Corte in tema di lasciti testamentari.

Come comportarsi se un testamento viene redatto in carattere stampatello?

Nella Sentenza n. 31457 del 5 dicembre 2018 la Sezione Seconda Civile tratta del problema di un testamento olografo redatto in stampatello.

Anzitutto i Supremi Giudici riprendono il principio, già espresso dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 12307 del 2015, secondo il quale la parte che contesti l’autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura; è onere della parte stessa l’onere della prova circa la non autenticità del documento.

Tale onere probatorio permane anche nel caso in cui si contesti, per ipotesi, l’autenticità di un testamento redatto in stampatello.

Non c’è dubbio che le caratteristiche di abitualità e normalità del carattere grafico adoperato assumono un pregnante valore probatorio.

Tuttavia, tali qualità, che indirizzano verso l’individualità o personalità dello scritto (quest’ultimo requisito, talvolta indicato quale parametro, insieme agli altri due, in realtà, costituisce il giudizio conclusivo di riferibilità al testatore, frutto del positivo scrutinio dei due anzidetti parametri), non integrano i caratteri formali del testamento olografo.

Su tali basi, precisa ancora la Suprema Corte, non è consentito introdurre un requisito negativo di forma (non usare lo stampatello), poiché tale requisito negativo non è affatto previsto dalla legge.

L’art. 602 del codice civile, come, peraltro, l’art. 775 comma 1 del codice civile, richiede solo l’autografia.

La dottrina, anche da tempo risalente, ha escluso che ulteriore caratteristica dell’autografia sia costituita dalla agevole accertabilità della stessa, fermo restando che l’uso di forme grafiche peculiari, atipiche, o, a maggior ragione, criptiche o riferibili a codici grafici non comuni, o non in uso, aumenta il rischio che non possa assegnarsi al testatore lo scritto; cioè che non possa giungersi ad un giudizio di positiva attribuzione allo stesso, secondo la regola della individualità o personalità.

In questo senso l’abitualità e la normalità costituiscono parametri interpretativi di assoluto rilievo, al fine, appunto, di cogliere nel segno il movimento grafico, autonomo e individuale del testatore e, in altri termini, il portato della sua personalità.

Ed in questo senso, l’uso dello stampatello, non giustificato da condizioni psico-fisiche e da abitudine del dichiarante o da altre circostanze contingenti, il cui esame è di esclusiva competenza del giudice del merito, rappresenta, da un punto di vista, si ribadisce, dell’astratto rilievo probatorio, evenienza di pregnante significato.

Tuttavia, si tratta, pur sempre, d’indice sintomatico, se si vuole, di allarme, che non può indurre a una interpretazione rigoristica e letterale, che rischierebbe di obliterare la volontà testamentarie sol che il testatore non si sia attenuto alla sua scrittura abitualmente tipica.

Sia ulteriormente osservato che la grafia, come qualunque altra estrinsecazione della personalità soggettiva, non solo cangia nel corso degli anni, ma subisce, e sensibilmente, l’influenza di stati psico-fisici mutevoli, anche al di là della conclamata patologia.

Dunque, negare ab origine che si possa scrivere un testamento in stampatello, contrasterebbe con l’art. 602 del codice civile e, più in generale, con il principio di libertà negoziale.

Cosa fare in caso di infermità “tipica” nella persona del testatore?

Altro problema può insorgere allorquando il testamento olografo venga redatto da persona in uno stato di accertata infermità permanente ed abituale.

La Sezione Seconda Civile della Cassazione è intervenuta in subiecta materia con Ordinanza n. 25053 del 10 ottobre 2018.

Veniva impugnata una Sentenza della Corte di Appello di Sassari che negava l’autenticità di una scheda testamentaria perché l’istruttoria aveva evidenziato la patologia in capo alla persona della de cuius, tale da dimostrare l’incapacità di intendere e di volere in capo alla medesima.

Infatti, dalla documentazione medica in atti si evinceva un grave stato di demenza della donna, quando, in occasione dell’ultimo ricovero, manifestò un grave disorientamento temporale ed incapacità di riconoscere le persone.

Le condizioni di degrado mentale della de cuius erano state confermate in giudizio da alcuni testi, nonché dall’esame diretto della scheda testamentaria, redatta con una grafia incomprensibile, disordinata e stentata, e dalla consulenza tecnica d’ufficio eseguita in primo grado.

Veniva dunque accertata una sindrome involutiva secondaria da demenza vascolare; patologia, questa, che comporta un deficit progressivo.

I Supremi Giudici confermavano le valutazioni rese dalla Corte d’Appello, evidenziando che in caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità si presume e la prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi afferma la validità del testamento.

Opera dunque una vera e propria inversione dell’onere della prova, in quanto lo stato di patologia “tipica” è una presunzione “iuris tantum” d’invalidità di disposizioni testamentarie riferite a chi di quella patologia soffre.

Presunzione che, appunto, ammette sempre prova contraria, ma alquanto circostanziata e precisa.

Invece, nel caso di infermità intermittente o “ricorrente”, poiché si alternano periodi di capacità a periodi di incapacità, non sussiste la presunzione di incapacità e la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.

Sempre in materia di valutazione del quadro probatorio teso a confermare o negare l’autenticità di un testamento, si rammenti anche che, ai fini del giudizio sulla capacità naturale del testatore, il giudice di merito non può ignorare il contenuto dell’atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.

Un secondo solo ….…     

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