Testimonianza indiretta nella storia, nella religione e… nel processo civile

La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma custodisce, tra le altre, la meravigliosa opera “Conversione di San Paolo“, realizzata tra il 1600 ed il 1601 da Caravaggio.

Si tratta della celebrazione del momento esatto nel quale l’ebreo Paolo di Tarso, diretto sulla via di Damasco, inerme a terra perché disarcionato dal proprio destriero, riceve la luce della grazia divina, convertendosi immediatamente alla parola di Dio ed ai dogmi della religione cristiana.

Conversione di San Paolo Caravaggio

Gli Atti degli Apostoli così recitano:

E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare»

Paolo ha il privilegio non solo di ricevere la folgorazione divina, come riporta il dipinto di Caravaggio, ma di poter udire distintamente la voce di Dio, che lo invita alla conversione, risultando testimone diretto della parola del Creatore.

Privilegio, quello riconosciuto a San Paolo, di cui ben pochi poterono godere.

“Beato chi crede senza aver visto”, disse Gesù a San Tommaso, che invece metteva in dubbio il miracolo della resurrezione.

Ovviamente, andando oltre il messaggio religioso, tra la testimonianza diretta e la testimonianza indiretta esistono differenze profonde.

Lo scrittore greco Erodoto del V Secolo A.C., interpretando i propri racconti storici come accostamento “asistematico”, da un lato, di dati autentici, dall’altro lato, di elementi favolistici, soleva evidenziare di essersi riproposto di scrivere le proprie storie “per sentito dire”, colorando la narrazione altrui anche di aspetti didattici e di gesta epiche.

Bene accolte erano dunque le testimonianze indirette, finanche i racconti al limite della ricostruzione fantasiosa, tale era la concezione di Erodoto della storia come esemplificazione del disegno imperscrutabile degli dei.

Nel mondo del diritto, i Supremi Giudici hanno fornito illuminanti indicazioni in merito alla rilevanza probatoria delle deposizioni rese da quelle persone che abbiano solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso.

Distinzione primaria è quella tra testimoni de relato actoris e testimoni de relato in genere:

  • i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, tant’è che la rilevanza delle loro asserzioni di fatto è nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento;
  • i secondi, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

Sulla differenza tra testimonianza diretta ed indiretta si innesta una recente pronuncia della Suprema Corte.

Con Ordinanza n. 26059 del 17 novembre 2020 la Sezione Sesta della Cassazione si occupa, più nello specifico, di una testimonianza de relato resa da terza persona riportante dichiarazioni promananti dalla parte convenuta in giudizio.

Il procedimento posto all’attenzione degli Ermellini prendeva le mosse dall’azione di un proprietario di appartamento, il quale citò davanti al Tribunale di Milano una ditta cui aveva commissionato lavori interni, per avere questa provocato negligentemente la foratura di un tubo dell’impianto di riscaldamento posto nel soffitto, causando la fuoriuscita di una copiosa quantità di liquido che aveva allagato il soggiorno dell’appartamento.

L’istruttoria dibattimentale venne celebrata con l’audizione di un primo testimone, che dichiarò che il titolare della ditta gli aveva riferito di aver forato il tubo del soffitto; tale deposizione acquisiva il valore di testimonianza “de relato”, da valutarsi unitamente agli altri mezzi di prova.

Venne poi ascoltato un secondo testimone, che dichiarò di non avere assistito alla foratura, ma di avere visto il titolare della ditta convenuta su una scala, intento a chiudere il buco.

Ebbene, valutando questa dichiarazione unitamente alla prima testimonianza de relato, i giudici di primo e di secondo grado ritenevano provata l’attribuzione del fatto dannoso all’appaltatrice.

Il legale della ditta propose ricorso in Cassazione, affermando che la testimonianza de relato fosse nulla, perché riferita ad una parte del giudizio, mentre la seconda testimonianza, attesa la nullità dell’altra testimonianza, fosse priva di rilevanza, non avendo il testimone assistito all’evento.

I Supremi Giudici rigettarono la linea difensiva del ricorrente, evidenziando che la prima testimonianza non fosse de relato actoris, per la quale si sarebbero potute profilare questioni di efficacia probatoria avendo ad oggetto non una dichiarazione resa al teste dalla parte a cui favore viene fatta la deposizione, ma una dichiarazione il cui contenuto è sfavorevole per la parte che l’ha resa.

Trattavasi, peraltro, di un genere di dichiarazioni alle quali, se supportate dal relativo elemento soggettivo, può attribuirsi la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo.

Ne derivava la piena conferma dell’iter logico deduttivo attraverso il quale i giudici di merito avevano interpretato le risultanze probatorie, con reiezione totale della domanda del ricorrente.

Un secondo solo ….…     

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