Danni da sinistri e da strada in custodia: vale il preventivo se non contestato in modo specifico

Luca Carlevarijs è stato un grande pittore nato ad Udine e vissuto a cavallo tra il Seicento ed il Settecento; egli è considerato come il precursore del Canaletto per l’abilità dimostrata nel realizzare vedute e paesaggi, spesso frutto della propria fervida fantasia, o comunque molto “romanzati” rispetto alla verità naturale, e per questo denominati, in gergo tecnico, “capricci“.

La Pinacoteca di Brera custodisce nella città meneghina la suggestiva opera “Capriccio con il Ponte Rotto“, datata 1710, nella quale il Carlevarijs fornisce la propria personale ricostruzione della vita intorno al Ponte Emilio di Roma, distrutto a causa delle disastrose piene del fiume Tevere, che nel corso dei secoli purtroppo compromettevano la pur maestosa struttura, risalente addirittura, nella conformazione originaria, all’epoca repubblicana (179 Avanti Cristo), sotto i censori Marco Emilio Lepido e Marco Fulvio Nobiliore.

Carlevarijs - Capriccio con ponte rotto

E’ affascinante immergersi nei frammenti di vita degli astanti, per lo più occupati ad attraversare gli argini del fiume servendosi di imbarcazioni “ponte”, in compagnia delle servitù e dei cavalli da soma; ma è altrettanto affascinante godere della rappresentazione romantica ed un po’ decadente dei particolari della Città Eterna, a cominciare proprio dal famoso “Ponte Rotto”, ricoperto da vegetazione incolta.

Le suggestioni dell’arte cedono il passo quando, invece, si tratta di ponti stradali, cavalcavia, viadotti di collegamento posti in crocevia spesso di rilievo per la circolazione veicolare.

Non è rara, purtroppo, l’eventualità che veicoli di grandi dimensioni possano incorrere in incidenti dovuti ad errori nel calcolare l’altezza del ponte, tale da non consentire il passaggio dei grandi autocarri, camion, tir e pullman.

Eventi nefasti, questi, che spesso vengono riportati dalle cronache giornalistiche: qui, qui, qui solo alcuni esempi tra i più recenti.

Una circostanza del tutto simile è stata recentemente oggetto di un’importante pronuncia della Suprema Corte.

Con Ordinanza n. 27624 del 3 dicembre 2020 la Sezione Sesta Civile della Cassazione definiva la richiesta risarcitoria portata avanti da una società proprietaria di un autocarro che riportava danni alla parte superiore mentre, condotto da un dipendente, cercava di passare sotto un ponte che si trovava su strada del Comune di Trebisacce.

Secondo la società il Comune non aveva segnalato l’altezza del ponte, circostanza che aveva impedito al conducente di valutare gli spazi adeguatamente, con la conseguenza che il veicolo riportava danni alla zona del “tetto”, per un ammontare di circa 12 mila euro, come da preventivo allegato in giudizio (poi convertito in fattura).

La società ha agito quindi contro il Comune di Trebisacce, il quale si è difeso sostenendo, da un lato, di non avere alcun obbligo di segnalare l’altezza; in secondo luogo attribuendo tutta o parte della responsabilità al conducente del veicolo che avrebbe cercato di passare sotto al ponte ad una velocità eccessiva.

Secondo la società proprietaria dell’autocarro, il Comune non aveva contestato in modo specifico l’ammontare del danno, essendosi limitato alla perentoria affermazione che la richiesta di risarcimento era eccessiva, ed anzi, avendo mostrato acquiescenza a quella pretesa, ossia alla indicazione dell’ammontare, con la conseguenza che la contestazione del “quantum” non poteva più essere riproposta come motivo di appello, sul quale invece erroneamente decideva la Corte di secondo grado.

Tale censura postula che una contestazione solo generica ed anzi contraddittoria in primo grado comporti una acquiescenza che non può essere poi messa in discussione con l’appello.

In tal senso, i Supremi Giudici concordano con la società ricorrente, evidenziando che la violazione dell’onere, imposto al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l’attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine.

Il Comune di Trebisacce in effetti non aveva svolto una contestazione specifica dell’ammontare del risarcimento richiesto; anzi, negli atti difensivi del primo grado aveva ritenuto che la responsabilità del conducente, per velocità eccessiva, si poteva dedurre dall’entità dei danni riportati dal veicolo, con ciò ammettendo che tali danni erano, per l’appunto, ingenti.

Anche con il controricorso il Comune di Trebisacce ammetteva in un certo senso di non aver fatto una specifica contestazione del “quantum” perché non era tenuto a farla, nel senso che, poiché la prova che l’attore adduceva era un preventivo, e poiché il preventivo non è prova, ciò rendeva superfluo contestarlo. 

Il Comune di Trebisacce richiamava a sostegno di questa sua tesi il principio giurisprudenziale (sancito da Cass. 11765/2013) che ha ritenuto sussistere l’onere di specifica contestazione solo se il documento da contestare è giuridicamente esistente: si trattava di fotocopie non firmate ed incomplete nel contenuto.

Questa tesi veniva totalmente disattesa dai Supremi Giudici, in quanto altro è il documento che giuridicamente non è tale (cioè non ha gli elementi per potersi considerare documento, e, come si è verificato nel precedente citato, tale deve ritenersi una fotocopia incompleta di un atto non sottoscritto), altro è invece il documento che è formalmente e giuridicamente tale, ma della cui efficacia probatoria si discute; il convenuto non ha l’onere di prendere specifica posizione su documenti che non hanno i requisiti minimi per essere considerati tali, condizione questa che precede quella del loro valore probatorio, attenendo alla loro stessa natura giuridica di documenti; ha invece l’onere di contestazione specifica di documenti che sono giuridicamente tali (il preventivo in originale completo di ogni elemento identificativo, lo è), e di cui si tratta di valutare l’efficacia probatoria.

In questo caso la contestazione è necessaria proprio perché, dando per scontato che il documento è giuridicamente tale, ossia ha i requisiti per considerarsi documento, l’unica cosa di cui si discute è se sia atto sufficiente a fare da prova di un fatto.

Dunque, si può concludere nel senso che una contestazione specifica non è stata fatta in primo grado, dove anzi, il Comune ha ritenuto che il danno fosse ingente, usando questo dato per dedurne l’eccessiva velocità del mezzo, con ciò non adeguatamente contestando l’allegazione di parte avversa.

Inoltre, ed è ciò che rileva maggiormente, la Corte d’Appello aveva a disposizione ai fini della valutazione delle prove una serie di indizi, dal preventivo alla richiesta prova testimoniale, che avrebbe dovuto, ai fini del “quantum“, valutare anche unitamente al comportamento della controparte, ai fini della quantificazione dell’ammontare.

Invece aveva ritenuto apoditticamente insufficiente il quadro probatorio, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto consentire una stima, essendo peraltro la responsabilità del Comune non in discussione.

Ne derivava l’accoglimento della pretesa risarcitoria rivendicata dalla società ricorrente in Cassazione, rivestendo il preventivo – non tempestivamente e non specificamente contestato – piena prova dell’ammontare dei danni pretesi.

Un secondo solo ….…     

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