In questi giorni di maltempo, sono frequenti, purtroppo, i fenomeni di cadute di alberi, o di grandi rami, su autoveicoli privati, regolarmente parcheggiati su strada pubblica.
Il Comune, quale ente proprietario della strada urbana, o l’amministrazione regionale o l’Anas, nel caso di strade extraurbane, sono responsabili dei danni cagionati agli autoveicoli, a causa della caduta delle alberature; ciò in quanto l’art. 2051 del codice civile prevede una responsabilità propria del custode, rispetto alla quale l’unica “scappatoia” è il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile ed inevitabile per ragioni oggettive, di natura naturale o anche generato da un terzo estraneo.
Nel caso della caduta dell’albero, di certo non si esime da responsabilità quell’amministrazione comunale che lamenta l’eventuale presenza di avverse condizioni meteorologiche; esime dal risarcimento, invece, un evento atmosferico talmente avverso ed inaspettato, come un tifone o un maremoto, che sfuggono oggettivamente al controllo manutentivo dell’ente custode.
Parlo della problematica in questo breve video che mi fa piacere condividere qui di seguito: