Il comodato di immobile pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, va ricondotto al tipo contrattuale di cui agli artt. 1803 e 1809 del codice civile.
Infatti, il rapporto sorge con la consegna dell’immobile per un tempo determinato, o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale (e, quindi, per un tempo determinabile) e che è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno.
Dunque, il proprietario di casa dovrà sempre provare, all’interno del giudizio che sarà incardinato in Tribunale, i caratteri della personalità, dell’urgenza e dell’imprevedibilità del bisogno di rientrare in possesso dell’immobile, laddove intenda richiedere la restituzione del medesimo.
Ne ho parlato in questo video presente nel mio canale youtube, di cui riporto il link:
Video sulla restituzione della casa in comodato da parte del coniuge assegnatario
Un secondo solo …….
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