Si perde nella leggenda la ricostruzione che riporta al mese di giugno 1889 l’invenzione, da parte del cuoco Raffaele Esposito di Napoli, in onore della Regina Margherita di Savoia, della famosissima pizza, che ancora oggi gode di primazia “d.o.p.” e giusti onori internazionali.
Oggi le pizzerie rappresentano il locale di gastronomia e ristorazione notevolmente più diffuso sul territorio.
Tuttavia, spesso questi locali commerciali debbono scontrarsi con disagi, lamentati da proprietari di appartamenti siti nel medesimo complesso condominiale della pizzeria.
Le emissioni indebite di fumi e odori lesivi di diritti altrui è disciplinata sia dal codice civile sia dal codice penale.
L’art. 844 del codice civile statuisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi
A sua volta, l’art. 674 del codice penale stabilisce che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
Una recente Ordinanza della Suprema Corte (nella specie, l’Ordinanza del 23 ottobre 2019 rubricata al numero 26882 della Sezione Seconda Civile) consente di fare il punto sul danno risarcibile da esalazioni di odori e fumi molesti, laddove i medesimi risultino fonte di danno ingiusto in capo a terze persone.
Un proprietario di un appartamento condominiale conveniva in giudizio i soci di un locale adibito a pizzeria, anch’esso sito nel medesimo condominio, per sentir dichiarare nei loro confronti l’illiceità delle immissioni di fumi, calore ed esalazioni provenienti dal locale.
L’attore invocava inoltre la condanna dei convenuti all’eliminazione delle immissioni contestate, con eliminazione del tratto della canna fumaria sottostante il balcone della sua proprietà, nonché il risarcimento del danno derivante dalle lamentate immissioni.
Il Tribunale condannava i convenuti ad eliminare le infiltrazioni riscontrate anche dal C.T.U. appositamente nominato e a porre in essere gli accorgimenti indicati dall’ausiliario, consistenti in particolare nell’installazione di cappe aspiranti a carboni attivi all’interno del locale pizzeria e nella riparazione della canna fumaria, rivelatasi interrotta proprio in prossimità del balcone dell’attore.
Con separato atto di citazione quello stesso proprietario di appartamento evocava in giudizio i medesimi convenuti, per sentir accertare nei loro confronti l’inesistenza della servitù di passaggio della canna fumaria posta a servizio della pizzeria.
Esponeva in particolare che la preesistente canna fumaria era stata concepita solo a servizio dell’appartamento sottostante quello di sua proprietà e che, a seguito del suo illecito collegamento con la pizzeria, si era creato un aggravamento non consentito del diritto di servitù.
Anche in questo giudizio si costituivano i convenuti resistendo alla domanda ed eccependo il loro acquisto per usucapione del diritto di fruire della canna fumaria anche per scaricarvi i fumi provenienti dalla pizzeria.
Il Tribunale, dopo aver disposto una seconda C.T.U., riconosceva l’illecito aggravio della servitù ed accoglieva la domanda, ordinando la rimozione dell’intero tratto di canna fumaria oggetto di contestazione.
In appello suddette decisioni venivano puntualmente confermate dal Collegio di gravame.
Tuttavia, mai venivano riconosciuti i danni alla salute presuntivamente vantati dall’attore, in ragione della dedotta emissione di fumi e odori indebiti da parte del locale adibito a pizzeria.
Per questo, il proprietario dell’appartamento promuoveva ricorso in Cassazione.
I Supremi giudici osservavano puntualmente che l’esistenza delle immissioni non implica necessariamente un danno risarcibile.
Quando il fenomeno può essere eliminato mediante accorgimenti tecnici – come è avvenuto nel caso di specie – il danno alla salute può essere escluso.
In un caso di immissioni sonore, infatti, si è ritenuto che “L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sè prova dell’esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica” (cfr. Cassazione Civile Sezione III, Sentenza n. 25820 del 10.12.2009).
Ed anche in caso di immissioni di fumo ‘… eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni’ (cfr. Cassazione Civile Sezione III, Sentenza n. 4394 del 20.03.2012).
Nel caso specifico, il proprietario dell’appartamento non aveva dimostrato lungo l’istruttoria il danno alla salute del quale aveva invocato il risarcimento, svolgendo pertanto un giudizio di fatto che non può costituire, in sé, oggetto di revisione in sede di legittimità.
I giudici di appello ritenevano infatti ritenuto che la documentazione medica prodotta non fosse idonea ai fini della prova della derivazione causale del disagio lamentato dal fenomeno dannoso accertato, esprimendo in tal modo un apprezzamento sul compendio istruttorio di per sé non è censurabile in Cassazione.
Ribadivano, a tal riguardo, i Supremi Giudici che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ne discende che colui che intende far valere un risarcimento per un asserito danno alla salute conseguenziale all’indebita emissione di fumi e di odori che vadano oltre la normale tollerabilità, deve puntualmente allegare la documentazione idonea a provare il nesso causale tra le indebite propagazioni ed il danno subito, come pure deve corredare la propria domanda di ogni ulteriore prova utile a certificare la propria patologia ed i postumi derivanti dall’evento lesivo.
In difetto, nessun risarcimento è previsto.
Un secondo solo ….…
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